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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7251/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. avverso la condanna irrevocabile per concorso esterno in associazione mafiosa, fondata su presunte "prove nuove" rappresentate dalle dichiarazioni rese da Schiavone Nicola in sede di procedimento di prevenzione; la difesa sosteneva che l'esame di Schiavone avrebbe smentito le precedenti dichiarazioni dei collaboratori e dimostrato l'assenza di rapporti di affiliazione o parentela, nonché l'inesistenza del ruolo contestato al Ferraro

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, definendoli generici e aspecifici e confermando la valutazione della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione: le dichiarazioni richiamate erano generiche, rese in sede di prevenzione (quindi con oggetto e finalità diversi rispetto al giudizio penale), non identificavano con certezza il collaborante e, anzi, risultavano confermative del ruolo del Ferraro come "facilitatore" nelle attività estorsive. La Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità de plano quando l'assenza dei requisiti è di immediata evidenza e ha escluso la possibilità di riesaminare in sede di revisione questioni di credibilità già valutate in giudizio senza riscontro esterno. Condanna il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Disciplina la revisione delle sentenze irrevocabili e le cause che ne consentono la proposizione, tra cui la sopravvenienza di prove nuove; nel caso la corte ha valutato che le dichiarazioni prodotte non costituivano prova nuova idonea a scardinare la condanna

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norma procedurale collegata al rito di revisione; evocata dalla difesa e richiamata nella motivazione come parte del quadro normativo relativo al procedimento di revisione

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Elenca i casi di inammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte ha richiamato il principio per cui alcuni casi di inammissibilità sono di immediato e evidente accertamento e giustificano la declaratoria de plano per evitare uno spreco di risorse processuali

  • giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005; Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015; Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007; Sez. 5, n. 5217 del 12/12/2020; Sez. 5, n. 53236 del 20/09/2018; Sez. 5, n. 6480 del 13/11/2015; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare che: a) la declaratoria di inammissibilità de plano è legittima quando l'assenza dei requisiti è evidente; b) le dichiarazioni rese in sede di prevenzione hanno portata e oggetto differente e non sono automaticamente idonee come prova nuova; c) in sede di revisione non è consentito riesaminare valutazioni di credibilità già effettuate in giudizio, salvo riscontro esterno che dimostri l'inesistenza del fatto storico

Massime di principio

  • Per proporre una revisione fondata su "prove nuove" è necessario che le prove siano puntuali, identificabili e tali da poter incidere concretamente sul giudizio di colpevolezza; allegazioni generiche sono insufficienti
  • Dichiarazioni rese in procedimenti con oggetto diverso (es. procedimenti di prevenzione) hanno portata e finalità autonome e non costituiscono automaticamente prova nuova idonea a ribaltare una condanna penale
  • La Corte d'appello può dichiarare l'istanza di revisione inammissibile senza instaurare il contraddittorio quando la mancanza dei presupposti è di immediata e evidente accertamento ai sensi dell'art. 634 c.p.p.
  • Non è consentito, in sede di revisione, riesaminare la credibilità dei collaboratori valorizzata nel processo penale, a meno che non sia allegata e dimostrata l'inesistenza del fatto storico tramite riscontro esterno alle dichiaramioni
  • La semplice negazione di rapporti di parentela o affiliazione non è sufficiente a escludere responsabilità se esistono frequentazioni o condotte che dimostrano collegamenti funzionali rilevanti ai fini dell'accusa
  • Chi intende proporre una revisione deve identificare chiaramente le fonti della nuova prova (nome del dichiarante, contesto, documenti probatori) e spiegare in che modo tali elementi siano decisivi per modificare il giudizio di colpevolezza

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