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Sentenza

Sentenza n. 755/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari della deliberazione del Consiglio generale della Comunità Montana Alento Monte Stella n. 4 del 12 giugno 2025 – pubblicata in Albo pretorio in data 26 giugno 2025 con numero 296 – avente ad oggetto “Regolamento generale di accesso ai documenti amministrativi da parte di utenti e consiglieri.” nella parte in cui sono stati approvati gli articoli 7, 9, 10 e 22.

Giustizia amministrativa202501482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di approvazione del regolamento generale sull'accesso ai documenti amministrativi, limitatamente all'articolo 22 e, originariamente, agli articoli 7, 9 e 10

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consigliere comunitario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, ha impugnato alcune disposizioni del regolamento dell'ente sull'accesso ai documenti da parte di utenti e consiglieri. Ha dedotto, con riferimento all'articolo 22, la violazione dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000, sostenendo che fossero illegittime: la richiesta scritta, circostanziata e motivata; la limitazione della visione degli atti a un giorno alla settimana; la limitazione dell'accesso al protocollo a due volte al mese; il divieto di ottenere copia di ogni atto richiesto; il divieto di rilascio di credenziali o password per l'accesso diretto ai sistemi informatici dell'ente. Ha inoltre contestato l'obbligo di trasmissione di ogni istanza al presidente dell'ente, ritenendolo un controllo politico preventivo. In corso di giudizio il ricorrente ha abbandonato le censure relative agli articoli 7, 9 e 10. Le modifiche regolamentari sopravvenute hanno inciso sulle disposizioni relative alla comunicazione al presidente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Sono state dichiarate improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le censure relative agli articoli 7, 9 e 10 abbandonate dal ricorrente e quelle riguardanti l'obbligo di previa comunicazione al presidente, poiché la deliberazione del 15 ottobre 2025 aveva modificato le disposizioni impugnate e non erano stati proposti motivi aggiunti contro il nuovo testo. Il motivo principale è stato ritenuto fondato solo quanto al divieto di rilascio di copia degli atti richiesti dal consigliere: tale limitazione contrasta con l'articolo 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000, perché il diritto di accesso funzionale al mandato comprende anche l'estrazione di copia dei documenti utili, e il rilascio della copia non è stato ritenuto incompatibile con il funzionamento degli uffici né giustificabile per ragioni di riservatezza quando la visione sia già consentita. Sono state invece respinte le censure relative alle modalità organizzative dell'accesso: la richiesta scritta, circostanziata e motivata non si applica al diritto di accesso dei consiglieri nella parte in cui costituisce limitazione generale prevista dall'articolo 7; la visione in un giorno settimanale e l'accesso al protocollo due volte al mese sono state considerate modalità organizzative ragionevoli e compatibili con le risorse dell'ente; il divieto di credenziali o password è stato ritenuto giustificato da esigenze di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti protocollati. È stato quindi annullato l'articolo 22 soltanto nella parte in cui stabiliva che il consigliere non potesse pretendere né ottenere copia di ogni atto richiesto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000

    diritto dei consiglieri a ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all'espletamento del proprio mandato

    Il diritto di accesso dei consiglieri degli enti locali ha ampia estensione funzionale al mandato e comprende anche il rilascio di copie degli atti utili; tuttavia non è assoluto, poiché le richieste devono essere strumentali alle funzioni esercitate e l'accesso deve essere bilanciato con esigenze organizzative, sicurezza informatica e riservatezza.

  • art. 22 del regolamento generale di accesso ai documenti amministrativi della Comunità Montana Alento Monte Stella

    il consigliere non può pretendere né quindi ottenere il rilascio di copia per ogni atto di cui richiede l'accesso

    La disposizione è stata annullata nella parte in cui escludeva in via generale il diritto del consigliere di ottenere copia dei documenti richiesti.

  • art. 43 d.lgs. 267/2000

    Il diritto di accesso consiliare, pur più ampio dell'accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990, è soggetto a un ragionevole bilanciamento con altri diritti fondamentali di pari rango, tra cui la riservatezza, e non attribuisce un accesso indiscriminato o svincolato dalla funzione istituzionale.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri degli enti locali dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000 comprende, quando gli atti siano utili all'espletamento del mandato, anche il diritto di ottenere copia dei documenti, sicché è illegittima una disposizione regolamentare che escluda in via generale tale facoltà.
  • L'ampiezza del diritto di accesso consiliare non impedisce all'ente di stabilire modalità organizzative ragionevoli, proporzionate alle proprie risorse e funzionali alla sicurezza e alla riservatezza, purché non venga compromessa la concreta utilità dell'accesso per l'esercizio del mandato.
  • Il diritto di accesso consiliare non è assoluto né svincolato dalla funzione istituzionale: le informazioni richieste devono essere utili e strumentali all'espletamento del mandato e il loro accesso deve essere bilanciato con i diritti fondamentali di pari rango, inclusa la riservatezza.
  • La modifica sopravvenuta della disposizione regolamentare impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della relativa censura, quando il ricorrente non impugni con motivi aggiunti il nuovo testo, indipendentemente dal carattere pienamente satisfattivo della modifica.

Come è indicizzato

MaterieAccessi specialiRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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