Cassazione Penale, Ordinanza n. 14951/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l'unico motivo era aspecifico, poiché non censurava adeguatamente la ratio decidendi della sentenza d'appello in tema di recidiva. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata esclusione della recidiva contestata: la difesa lamentava, in sostanza, l'illegittima applicazione della recidiva o comunque la sua non corretta valutazione ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva in modo lineare e coerente valorizzato i numerosi e recenti precedenti penali dell'imputato, desumendone un giudizio di ragguardevole pericolosità in concreto e confermando la recidiva secondo i principi di legittimità.
Norme richiamate
È il reato per cui risulta la condanna confermata in appello, ossia evasione.
recidiva
La Corte richiama l'applicazione della recidiva contestata, ritenendo corretta la valutazione della pericolosità in concreto desunta dai precedenti penali recenti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso in cassazione è inammissibile quando è aspecifico, cioè quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettazioni non pertinenti o meramente assertive.
- La conferma della recidiva richiede una valutazione in concreto della pericolosità dell'imputato, che può essere desunta anche dai numerosi e recenti precedenti penali.
- Quando la sentenza di merito motiva in modo lineare e coerente sull'applicazione della recidiva, il ricorrente deve censurare specificamente tale motivazione; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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