Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10171/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce dall’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore di una banca contro un atto di compravendita immobiliare con cui il debitore ha trasferito un immobile. In origine vi era stato un preliminare di vendita dell’immobile a favore di due promissarie acquirenti, con clausola di nomina di altra persona; la società ricorrente era stata indicata quale terzo nominato e aveva poi promosso un giudizio ex art. 2932 c.c., definito con transazione e conseguente stipula del definitivo. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno ritenuto inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto di compravendita, perché pregiudizievole per il creditore e caratterizzato dalla consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente. In cassazione la società acquirente ha dedotto: 1) difetto di legittimazione attiva della cessionaria/mandataria, assumendo non provata la cessione in blocco del credito e la titolarità del credito azionato; 2) violazione dell’art. 2901 c.c., dell’art. 41 Cost. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il credito non fosse anteriore all’atto dispositivo, poiché insorto solo con la richiesta di pagamento o con i decreti ingiuntivi, e non già con la fideiussione; 3) violazione degli artt. 1391, 1404 e 2901 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 215 c.p.c., contestando che la Corte territoriale avesse valorizzato la scientia damni del solo terzo nominato, anziché anche quella del promissario stipulante, e che avesse fondato la prova presuntiva su elementi ritenuti irrilevanti o mal valutati, come la mancanza di data certa del preliminare e i protesti levati a carico dell’alienante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e difetto di specifica censura della motivazione, inammissibile il secondo perché mirava a una nuova valutazione di fatti e prove e, comunque, infondato nella parte in cui contestava l’anteriorità del credito, ribadendo che per l’azione revocatoria ordinaria rileva la sola esistenza del debito e che, in caso di fideiussione, gli atti dispositivi successivi sono revocabili se compiuti in pregiudizio del creditore. Ha trattato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha escluso la censura sul ragionamento presuntivo, ritenendola sostanzialmente volta a una diversa ricostruzione del fatto e non a una vera falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.; ha invece affermato, sul piano di diritto, che nel contratto preliminare di vendita per persona da nominare la verifica della scientia damni ai fini dell’art. 2901 c.c. va svolta prioritariamente con riferimento al nominato al momento dell’accettazione della nomina, e solo se tale verifica abbia esito negativo si passa a considerare gli stati soggettivi dello stipulante. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente l’elemento soggettivo in capo alla società acquirente e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria richiede la sussistenza di un atto di disposizione pregiudizievole per il creditore e, a seconda dei casi, la consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) o la dolosa preordinazione; nel caso del contratto per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo va compiuta prioritariamente sul nominato al momento dell’accettazione della nomina.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo per descrivere il giudizio promosso dal terzo nominato per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri di legittimità invocati dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e nullità processuali, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • artt. 81, 99, 100, 101, 102 e 167 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione/legitimatio ad causam della controparte cessionaria/mandataria.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo invoca sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte ribadisce che la doglianza, in realtà, mirava a una rivalutazione del merito; il principio viene richiamato anche per chiarire che la violazione dell’art. 2697 c.c. si ha solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio alla parte sbagliata.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove di parte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la diversa valutazione delle prove acquisite nel processo appartiene al merito e non integra, di per sé, violazione di legge.

  • art. 215 c.p.c.

    Censurato dalla ricorrente in relazione alla prova documentale/contestazione, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 2729 c.c.

    La falsa applicazione delle presunzioni semplici richiede di indicare specificamente in che modo il ragionamento inferenziale del giudice violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti.

  • art. 1391 c.c.

    Nel contratto per persona da nominare, se la verifica dello stato soggettivo del nominato è negativa, rilevano gli stati soggettivi dello stipulante; la norma viene richiamata per giustificare il passaggio dall’indagine sul nominato a quella sullo stipulante.

  • art. 1401 c.c.

    È la norma sul contratto per persona da nominare richiamata per qualificare la fattispecie negoziale esaminata.

  • art. 1402 c.c.

    Richiamato come conferma testuale del collegamento della figura alla procura e, quindi, alla logica della rappresentanza/autorizzazione.

  • art. 1404 c.c.

    Gli effetti del contratto si producono in capo al nominato dal momento della stipulazione, con effetto retroattivo ex tunc; ciò è centrale per identificare il soggetto rilevante nella revocatoria.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in chiave di libertà di iniziativa economica, senza però argomentazioni idonee a incidere sul bilanciamento con la garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • L’azione revocatoria ordinaria presuppone la semplice esistenza di un credito, non necessariamente ancora esigibile; in presenza di fideiussione, gli atti dispositivi del fideiussore compiuti dopo la prestazione della garanzia possono essere revocati se pregiudicano il creditore.
  • La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; se la censura mira soltanto a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, essa è inammissibile in cassazione.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove raccolte, ma richiede l’allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti.
  • La falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. va dedotta indicando in modo puntuale quale passaggio del ragionamento presuntivo sia contrario ai canoni di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una lettura alternativa degli elementi indiziari.
  • Nel contratto preliminare di vendita per persona da nominare, ai fini dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la verifica dello stato soggettivo deve essere svolta in via prioritaria con riferimento al nominato al momento dell’accettazione della nomina; solo se tale verifica non consente la tutela del creditore si passa agli stati soggettivi dello stipulante.
  • Il soggetto che accetta la nomina diviene parte del contratto con effetto retroattivo e, pertanto, è il referente principale per la valutazione della scientia damni nella revocatoria dell’atto definitivo.
  • La tutela dell’affidamento del terzo e la garanzia patrimoniale del creditore vanno bilanciate alla luce della struttura del contratto per persona da nominare, senza sacrificare la funzione protettiva dell’azione revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.