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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27746/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era la riproposizione di una questione già adeguatamente scrutinata dai giudici di merito con argomentazione corretta, specifica e coerente, priva di manifeste illogicità. Conseguentemente ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 15/09/2025. L'unico motivo dedotto riguardava il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la Corte di cassazione, la censura era meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e respinta in appello, dove era stata resa una motivazione esaustiva sulla elevata gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché i giudici di merito avevano motivato sulla elevata gravità del fatto; la censura in cassazione è stata ritenuta solo riproduttiva e quindi non idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, incluse le statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una censura già specificamente esaminata e disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere censurata in cassazione solo ove la motivazione di merito presenti effettivi vizi logici o giuridici; non è sufficiente una contestazione meramente reiterativa.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione puntuale sulla gravità concreta del fatto e tale motivazione sia coerente e priva di manifeste incongruenze.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le statuizioni sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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