Cassazione Penale, Ordinanza n. 15538/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto interessato ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari. Il ricorso e il provvedimento impugnato sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La Corte rileva che, per tale disciplina, l'imputato e quindi anche il condannato non possono più proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso è quindi stato ritenuto inammissibile per difetto di valida sottoscrizione difensiva.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato/condannato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Costituisce il fondamento normativo della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto personalmente.
Ha introdotto la regola per cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma solo tramite difensore cassazionista.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa non esclusi.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
Ribadisce il principio per cui, dopo la riforma, il ricorso personale per cassazione dell'imputato è inammissibile.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non siano esclusi profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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