Cassazione Penale, Sentenza n. 30737/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo 1) e patrimoniale/distrattiva (capo 3). Le censure (cinque motivi) contestavano: a) la mancata e/or insufficiente motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale; b) la ricostruzione dei fatti operata in merito alla tenuta della contabilità (scritture tenute in forma semplificata, assenza di "crediti inesistenti" ma solo di crediti inesigibili); c) l'operazione di cessione del ramo d'azienda a COSMAR ritenuta neutra dall'appellante perché annullata, e quindi non idonea a integrare omissioni documentali rilevanti; d) la cessione/operazione con Sanzioni CDS e l'accollo cumulativo del mutuo, che secondo la difesa non avrebbe comportato pregiudizio ai creditori (Banca Antonveneta garantita da ipoteca e fidejussione personale); e) la presunta rinuncia della curatrice al credito verso Casavalle s.r.l. rendendo inesigibile il credito stesso; f) contraddittorietà nell'imputazione e nella sentenza circa la natura dell'accollo (privativo o cumulativo) e sulla natura delle omissioni contabili. In sostanza, la difesa chiedeva la revisione della qualificazione delle operazioni societarie e la valutazione del dolo e degli effetti sull'organo fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate siano, in gran parte, richieste di riesame del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale svolta in sede di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo i casi tassativi (ad es. "doppia conforme" o manifesta omissione di temi probatori decisivi). La Corte ha confermato che: a) sussisteva l'elemento materiale della bancarotta documentale perché le scritture non consentivano la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni; b) sussisteva il dolo generico dell'amministratore per la bancarotta documentale quando l'abdicazione al dovere di vigilanza rende probabile la possibilità che altri alterino la contabilità; c) le operazioni contestate (accollo cumulativo, cancellazione di debiti/crediti dalla contabilità, cessioni) configurano distrazioni idonee a depauperare il patrimonio della società; d) non vi era contraddittorietà rilevante nell'imputazione rispetto alla qualificazione dell'accollo (la ricostruzione di merito ha indicato l'accollo cumulativo non liberatorio). Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi di legge.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216 comma 1 n. 2
"in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"
La Corte interpreta la norma come descrittiva della condotta materiale (la mancata tenuta o l'alterazione delle scritture che impedisce la ricostruzione): si tratta di un reato di pericolo in cui il dolo richiesto è generico e va riferito alla consapevolezza del rischio che la mancata vigilanza consenta alterazioni delle scritture tali da ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
La disposizione delimita i profili di censurabilità in Cassazione (tra cui il vizio di motivazione); la Corte richiama la giurisprudenza che esclude il sindacato in Cassazione quando la censura è riconducibile ad una diversa valutazione probatoria non ammissibile in questa sede.
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese e, se il ricorso è manifestamente colpevole, l'ammenda alla cassa delle ammende; la Corte applica tale disposizione disponendo il pagamento di euro 3.000,00.
giurisprudenza consolidata della Cassazione (massime richiamate)
La Corte richiama principi giurisprudenziali: la 'doppia conforme' (valore rafforzato alla motivazione uniforme di primo e secondo grado), la nozione ampia di 'distrazione' di beni dal patrimonio e il fatto che il dolo nella bancarotta documentale può essere desunto dall'abdicazione al dovere di controllo dell'amministratore.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o per chiedere diversa ricostruzione dei fatti: se la motivazione dei giudici di merito è congrua e fondata su elementi probatori, i rilievi che mirano a un diverso apprezzamento sono inammissibili.
- La bancarotta fraudolenta documentale è un reato di pericolo: rileva che le scritture non consentano la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; il dolo è in genere 'generico' e può essere desunto dalla volontaria o colpevole omissione del dovere di vigilanza dell'amministratore di fronte a evidenti anomalie contabili.
- Anche operazioni formalmente negoziali (cessionI, accolli, ecc.) possono integrare distrazione patrimoniale se determinano una perdita netta per la società fallita o rendono difficoltosa la soddisfazione dei creditori; non conta la forma dell'atto ma l'effetto sostanziale sul patrimonio.
- La qualificazione dell'accollo (cumulativo vs. privativo/liberatorio) è fattore determinante per valutare l'eventuale depauperamento: se l'accollo è cumulativo e la cedente continua a restare gravata dal debito, la scomparsa del relativo credito dalla contabilità può costituire indice di distrazione.
- Se in sede di impugnazione si sollevano questioni meramente tecniche o di fatto (es. crediti inesigibili vs inesistenti; annullamento successivo di atti), è necessario puntare sulla dimostrazione che tali elementi erano decisivi e che i giudici di merito li hanno omessi o travisati in maniera manifesta per poter sperare in un esame in Cassazione.
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