Cassazione Penale, Sentenza n. 23523/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma (riesame) per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Quattro motivi: 1) nullità della motivazione dell'ordinanza applicativa per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (art.292 c.p.p.); 2) mancata configurabilità dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico in quanto composta da membri dello stesso nucleo familiare (contestazione dell'art.74 T.U.); 3) richiesta di riqualificazione dell'ipotesi associativa come quella di cui all'art.74, comma 6 (associazione per reati di lieve entità) in ragione dei modesti quantitativi sequestrati; 4) inesistenza delle esigenze cautelari e possibilità di applicare misura meno afflittiva (arresti domiciliari), rilevando un periodo privo di successive condotte e l'idoneità del domicilio indicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) il primo motivo (nullità per mancata autonoma valutazione) è aspecifico e non autosufficiente; mancava l'allegazione integrale della richiesta del pubblico ministero e dell'ordinanza genetica necessari per il controllo in cassazione; 2) il secondo e terzo motivo sono aspecifici: i legami familiari non escludono la configurabilità dell'associazione e l'ordinanza di merito ha documentato ruoli distinti e continuità dell'attività di spaccio (vedette, controllo giacenze, preparazione e cessioni); la ricorrenza si è limitata a contestare i quantitativi sequestrati senza confronto puntuale; 3) il quarto motivo è manifestamente infondato e aspecifico: è applicabile la "doppia presunzione" di cui agli artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis c.p.p. quando sussistono gravi indizi per i reati indicati, e nel caso di specie il Tribunale ha rilevato elementi che non la superano (prosecuzione dell'attività durante la detenzione di altro componente, sequestri nel 2022 e 2023, violazione del divieto di dimora, carichi precedenti, mancanza di prova del domicilio idoneo). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti) - artt. 73 e 74
Art.73 e 74 sono la base delle contestazioni: art.73 disciplina le fattispecie di spaccio/traffico, art.74 la fattispecie associativa. La Corte ritiene che ricorra l'associazione e i reati-merce contestati sulla base della continuità, sistematicità e organizzazione dell'attività di spaccio.
Codice di procedura penale - art.292, comma 2, lett. c-bis
Prevede l'obbligo per il giudice applicante di motivare con autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; la Cassazione richiede che la denuncia di nullità per omessa autonoma valutazione sia specifica e accompagnata dai provvedimenti necessari per giudicare il vizio.
Codice di procedura penale - art.309, comma 9
Prevede che il Tribunale del riesame annulli l'ordinanza applicativa se manca la motivazione o l'autonoma valutazione ai sensi dell'art.292; la Corte ricorda il limite: la nullità deve essere denunciata con specificità e provvedimenti allegati.
Codice di procedura penale - artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis
«è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»
Costituiscono la cosiddetta 'doppia presunzione': in presenza di gravi indizi per taluni reati (tra cui i reati in materia di stupefacenti) la custodia cautelare in carcere è presunta necessaria, salvo che la difesa produca elementi specifici per superare tale presunzione.
Codice di procedura penale - art.274
Riguarda le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione; la ricorrente aveva invocato l'art.274 per sostenere la non necessità del carcere, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi del caso non superassero la presunzione di cui all'art.275 c.3.
Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Disposizioni che individuano le censure utilizzabili in ricorso per cassazione (violazione di legge, vizi motivazionali ecc.): la Corte ha ritenuto le censure formulate generiche o assenti di elementi autosufficienti.
Art.74, comma 6, T.U. stupefacenti
Norma che configura una fattispecie autonoma di associazione per la commissione di reati di lieve entità; la Corte richiama i criteri per la sua applicazione (programmazione esclusiva di reati di lieve entità, struttura e operatività coerenti) e ritiene che nel caso concreto non ricorrano tali condizioni.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione all'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere la condanna alla somma stabilita.
Massime di principio
- La deduzione di nullità per mancata autonoma valutazione (art.292 c.p.p.) in cassazione richiede specificità: indicare i passaggi motivazionali contestati e allegare l'ordinanza impugnata e la richiesta del pubblico ministero integrale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- I legami familiari tra i componenti di un sodalizio non escludono di per sé la configurabilità dell'associazione per delinquere in materia di stupefacenti: rapporti parentali possono anzi aggravare la pericolosità se integrano continuità, sistematicità e ripartizione di ruoli.
- Per riqualificare l'associazione come quella di cui all'art.74, comma 6 (associazione per reati di lieve entità) è necessario mostrare che sin dall'origine l'attività è stata programmata esclusivamente per il compimento di fatti di lieve entità e che la concreta operatività non abbia ecceduto tale soglia; non basta riferirsi ai soli quantitativi sequestrati.
- La 'doppia presunzione' (art.275 c.3 + art.51 c.3-bis c.p.p.) impone alla difesa l'onere di produrre elementi specifici e concreti, non meri rilievi generici, per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari o l'idoneità di misure alternative.
- Nel valutare l'idoneità del domicilio per gli arresti domiciliari il giudice richiede prova del titolo di possesso o di detenzione e della reale idoneità del luogo a garantire le esigenze cautelari; l'indicazione generica dell'indirizzo può essere insufficiente.
- Per contrastare la misura cautelare è utile documentare: periodi prolungati privi di nuove condotte delittuose, elementi che escludano il rischio di reiterazione, la concreta disponibilità di un domicilio idoneo e argomentazioni specifiche volte a superare la presunzione cautelare.
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