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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25233/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano (07/01/2021) che aveva confermato la responsabilità penale di Giancristofaro per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, pur riducendo la pena a 3 anni e revocando le statuizioni a favore delle parti civili. La difesa ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.) e vizio di motivazione per avere la Corte ravvisato un dolo generico anziché il dolo specifico richiesto, senza motivare l'impossibilità di ricostruzione degli affari nonostante la consegna di documenti al curatore; (2) vizio di motivazione per aver valutato la documentazione consegnata come incompleta senza considerarne la corposità; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la consegna di documenti, la relazione del curatore e l'assenza di precedenti ostativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché replicate censure di merito o richieste di reinterpretazione dei fatti, non proponibili in sede di legittimità, e ha sottolineato la coerenza logica della decisione di appello, integrata con la motivazione di primo grado (effetto di "doppia conforme"). Ha confermato che l'obbligo di consegna delle scritture contabili deriva dall'ordine contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento e che la corte territoriale ha adeguatamente valutato la mancanza o l'incompletezza delle scritture, ravvisando il dolo richiesto. Ha inoltre ritenuto legittima la mancata concessione delle attenuanti generiche alla luce delle dichiarazioni contraddittorie e dei precedenti dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Regola il reato di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo nella forma di coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonostante le contestazioni difensive circa la consegna di documentazione al curatore

  • art. 16, comma 1, n. 3, legge fallimentare

    Stabilisce che l'obbligo di consegna delle scritture contabili discende dall'ordine contenuto nella sentenza di fallimento; la Corte ha ritenuto che l'omessa consegna rilevi come comportamento idoneo a precludere la ricostruzione contabile

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (errore di diritto e vizio di motivazione); la difesa ha fondato i tre motivi su queste lettere, ma la Corte li ha qualificati come censure di merito non proponibili o manifestamente infondate

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse critiche che si limitino a proporre una diversa valutazione dei fatti o a rielaborare le stesse prove già valutate dai giudici di merito: tali censure sono manifestamente infondate se la motivazione di merito è logica e coerente
  • Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono congruenti ("doppia conforme"), la possibilità di successo in Cassazione è molto limitata: la motivazione congiunta costituisce un unico corpo argomentativo difficile da travolgere
  • L'obbligo del fallito di consegnare libri e scritture contabili deriva dall'ordine di fallimento; la mancata consegna che renda impossibile la ricostruzione del patrimonio integra il reato di bancarotta documentale qualora emerga la coscienza e volontà di ostacolare tale ricostruzione
  • La mera produzione o la parziale disponibilità di documentazione non esclude automaticamente il reato se risulta che la documentazione consegnata non consente la completa ricostruzione contabile richiesta dai creditori e dal curatore
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse quando emergono dichiarazioni contraddittorie, comportamenti ostativi e precedenti penalmente rilevanti che assorbono il possibile vaglio attenuante
  • La condanna per inammissibilità del ricorso comporta l'onere del pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma alla Cassa delle Ammende

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