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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35379/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che i motivi formulati esulassero dall'ambito dei motivi deducibili contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con cui era stato condannato per tentato furto aggravato. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in tema di concordato in appello, non sono proponibili in sede di legittimità censure riferite a questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, né alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né a vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Sono ammessi soltanto motivi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, circostanze che nel caso di specie non erano dedotte.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello; contro la sentenza resa a seguito di tale rito sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. con efficacia dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non possono essere dedotte in cassazione questioni che siano state oggetto di rinuncia nell'accordo sulla pena, salvo i casi espressamente consentiti dalla disciplina e dalla giurisprudenza.
  • Nel giudizio di legittimità contro una decisione ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili soltanto censure relative alla validità del consenso prestato dalla parte, alla validità del consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e pronuncia del giudice.
  • La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, motivo deducibile in cassazione contro una sentenza resa in concordato in appello.
  • Quando il ricorso introduce motivi estranei al perimetro consentito dal rito concordato, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile senza formalità e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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