Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11336/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la dedotta nullità del giudizio di appello. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un'imputata avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 marzo 2024. L'unico motivo esaminato attiene a una dedotta nullità del giudizio di appello per mancata rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio, sul presupposto che fosse intervenuta la revoca del precedente difensore e la nomina di un nuovo difensore di fiducia. La Corte rileva però che la notifica del decreto di citazione in appello era già stata eseguita al precedente difensore il 22 gennaio 2023, mentre la comunicazione della nomina del nuovo difensore con revoca del precedente era pervenuta solo il 10 marzo 2023; pertanto non era necessaria una nuova notifica della vocatio in ius. Il ricorso viene ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 175 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la questione riguarda la regolarità della vocatio in ius e della notifica al difensore; il testo non consente ulteriori specificazioni

  • decreto di citazione in appello

    la notifica eseguita al precedente difensore prima della comunicazione della revoca e della nuova nomina è ritenuta sufficiente, senza necessità di rinnovazione

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione in appello validamente eseguita al difensore ancora formalmente investito dell'incarico non deve essere rinnovata se la successiva revoca del mandato e nomina di un nuovo difensore sono comunicate solo in un momento successivo.
  • La deduzione di una nullità processuale è manifestamente infondata quando il vizio prospettato è escluso dalla sequenza temporale degli atti, in particolare quando la notifica sia anteriore alla revoca del difensore.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.