Cassazione Civile, Ordinanza n. 18822/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio instaurato da un cliente nei confronti della banca per ottenere la restituzione di somme che assumeva indebitamente percepite nell’ambito di un rapporto di mutuo regolato in conto corrente. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione del cliente solo in parte, riducendo le spese di primo grado liquidate in favore della banca, ritenute dal giudice d’appello eccessive rispetto alla non particolare complessità della causa, ma le aveva comunque quantificate in misura che il cliente riteneva ancora troppo elevata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato uno scaglione di valore eccessivo e una liquidazione non proporzionata all’attività effettivamente svolta, che a suo dire si era sostanziata nella sola redazione di memorie; chiedeva quindi una ulteriore riduzione sino ai minimi tariffari del diverso scaglione invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione dei parametri di liquidazione del d.m. n. 55 del 2014, mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito sulla valutazione della complessità della causa e sulla quantificazione delle spese, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva applicato lo scaglione di valore previsto per le cause fino a euro 260.000,00 e che la liquidazione aveva correttamente considerato anche la fase di trattazione/istruzione, essendo emersa la redazione di memorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La scelta dello scaglione e la valutazione della difficoltà della controversia rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito; la doglianza che miri a sostituire alla valutazione compiuta una diversa quantificazione delle spese tende al riesame del fatto ed è quindi inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Massime di principio
- La valutazione della complessità della controversia e la conseguente liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi costituiscono apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge effettivo o di motivazione nei ristretti confini consentiti, non quando la doglianza si traduca nella richiesta di una diversa quantificazione.
- Quando il giudice di merito applica uno scaglione tariffario coerente con il valore della causa e motiva in termini di media difficoltà, non è consentito in sede di legittimità sostituire a tale apprezzamento una diversa graduazione della complessità per ottenere la liquidazione al minimo.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la fase di trattazione/istruzione può essere legittimamente considerata anche se l’attività svolta si sia concretata principalmente nella redazione di memorie, trattandosi di attività processuale rilevante ai fini della tariffa.
- La censura che contesti la congruità della liquidazione delle spese senza indicare una violazione normativa specifica, ma solo lamentando l’eccessività dell’importo, è tendenzialmente inammissibile perché sollecita un nuovo giudizio di fatto.
Come è indicizzato
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