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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22927/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della cosiddetta "quota B" di una pensione di anzianità spettante a una lavoratrice dello spettacolo iscritta al relativo Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995. La pensionata aveva chiesto di ricalcolare la prestazione senza applicare, nella determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile, il limite massimo previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo superato o tacitamente abrogato quel massimale per effetto della normativa successiva sulla quota B. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile fosse ancora vigente e compatibile con la normativa successiva, sicché la retribuzione giornaliera pensionabile non poteva essere considerata per la parte eccedente il limite legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretto l'orientamento secondo cui, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997, continua ad applicarsi e non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. La sentenza della Corte territoriale, che aveva escluso l'applicazione di tale limite, è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare anche per il calcolo della quota B, salvo espressa abrogazione legislativa.
  • L'abrogazione tacita per incompatibilità non può essere affermata quando la disciplina successiva è compatibile con la permanenza del limite originario e si inserisce in un sistema speciale complessivamente più favorevole per gli assicurati.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito disapplichi una norma speciale ancora vigente sulla base di una erronea lettura della sopravvenienza normativa.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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