Cassazione Civile, Ordinanza n. 22927/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della cosiddetta "quota B" di una pensione di anzianità spettante a una lavoratrice dello spettacolo iscritta al relativo Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995. La pensionata aveva chiesto di ricalcolare la prestazione senza applicare, nella determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile, il limite massimo previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo superato o tacitamente abrogato quel massimale per effetto della normativa successiva sulla quota B. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile fosse ancora vigente e compatibile con la normativa successiva, sicché la retribuzione giornaliera pensionabile non poteva essere considerata per la parte eccedente il limite legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretto l'orientamento secondo cui, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997, continua ad applicarsi e non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. La sentenza della Corte territoriale, che aveva escluso l'applicazione di tale limite, è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato il vizio di violazione di legge per censurare l'erronea esclusione del massimale pensionabile da parte del giudice di merito.
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile
il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo resta applicabile anche alla quota B della pensione e non è stato abrogato dai successivi interventi normativi.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, ma non ha eliminato il tetto massimo della retribuzione giornaliera pensionabile.
richiamato dal ricorrente come parte del quadro normativo sulla disciplina pensionistica dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997
non introduce una abrogazione per incompatibilità del massimale pensionabile, che deve ritenersi ancora vigente.
Massime di principio
- Nel regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare anche per il calcolo della quota B, salvo espressa abrogazione legislativa.
- L'abrogazione tacita per incompatibilità non può essere affermata quando la disciplina successiva è compatibile con la permanenza del limite originario e si inserisce in un sistema speciale complessivamente più favorevole per gli assicurati.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito disapplichi una norma speciale ancora vigente sulla base di una erronea lettura della sopravvenienza normativa.
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