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Ordinanza

Ordinanza n. 3379/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 -Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto: “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 29 gennaio 2025; 2) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 22 del 18 marzo 2025, avente ad oggetto: “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 156/2011”, con il quale il Presidente della Regione ha nominato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L. 580/93 e dell’art. 10, comma 2, del D.M. n. 156 del 2011, il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli; 3) dell’istruttoria condotta dal Rup – Segretario della CCIAA e dei relativi esiti comunicati dallo stesso RUP alla Regione in data 27 marzo 2024, con nota prot. 27404, e di tutti gli atti ivi richiamati, tra cui in particolare i verbali da n.1 a 86, i controlli “a campione” svolti, il sorteggio dei campioni, ed i controlli totalitari; 4) del provvedimento prot. 93226/U del 17 ottobre 2024, con il quale il Commissario Straordinario della CCIAA ha determinato di affidare al Segretario Generale della CCIAA di Napoli il perfezionamento dell’istruttoria, “depurandola dalle criticità” rilevate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 19 settembre 2024 e nella Sentenza del Tar Campania n. 5199 del 2024; 5) della nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024, con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Regione gli esiti delle attività del supplemento istruttorio, pur rassegnando conclusioni sotto forma dubitativa; 6) degli allegati alla nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024, di cui al precedente punto 5), ed in particolare della relazione del Rup prot. n. 134758/U del 17 dicembre 2024 e dei relativi allegati, dalla quale risulta che il Rup, contrastando le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro, ha stabilito di non procedere ai necessari approfondimenti istruttori, necessari per depurare l’istruttoria dalle criticità rilevate dal Presidente della Giunta Regionale Campania con Decreto n. 68/2024, ed ha invece confermato le decisioni assunte durante la prima istruttoria e di cui ai verbali n. da 1 a 86, già trasmessi in data 27 marzo 2024, con nota prot. 27404; 7) dei verbali del supplemento istruttorio condotto dal Rup con l’ausilio del Gruppo di Lavoro e precisamente dei verbali: n. 1 del 24.10.2024, n. 2 del 29.10. 2024, n. 3 del 31.10.2024, n. 4 del 5.11.2024, n. 5 del 7.11.2024, n. 6 dell’11.11.2024, n. 7 del 14.11.2024, n. 8 del 19.11.2024, n. 9 del 20.11.2024, n.10 del 21.11.2024, n. 11 del 26.11.2024, n.12 del 26.11.2024, n. 13 del 2.12.2024, n. 14 del 3.12.2024, n. 15 del 9.12.2024, n. 16 del 9.12.2024, n. 17 del 10.12.2024, n. 18 del 13.12.2024; 8) della nota prot. n. 0000262/U del 2 gennaio 2025, a firma del Segretario Generale e RUP della CCIAA di Napoli, con la quale sono state comunicate alla Regione le c.d. “numeriche associative” e dei relativi allegati alla nota prot. n. 0000262/U del 2 gennaio 2025; 9) della nota prot. 5279 del 22 gennaio 2025, con la quale il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli ha fornito chiarimenti al Presidente della Regione sulla nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024, con la quale il Commissario Straordinario aveva rassegnato conclusioni sotto forma dubitativa, ed ha confermato i dubbi espressi in merito alla correttezza delle decisioni assunte dal Rup; 10) della nota prot. 0004636/U del 21 gennaio 2025, a firma del RUP della CCIAA, allegata alla nota prot. 5279 del 22 gennaio 2025, di cui al precedente punto 8); 11) della nota prot. 0005660/U del 23 gennaio 2025, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso ulteriori dati richiesti dalla Giunta della Regione Campania con nota prot. PG/2025/0035146 del 23 gennaio 2025; 12) della verifica dell’istruttoria condotta dagli uffici regionali e della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria condotta dalla Regione, resa dal Direttore Generale a mezzo della sottoscrizione del Decreto impugnato sub 1, verifica che ha condotto il Presidente della Giunta Regionale a far propria l’istruttoria condotta dal Rup; 13) di qualsiasi ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale, lesivo degli interessi della ricorrente; quanto all’atto incidentale proposto dall’A.C.E.N. – Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, depositato l’8/4/2025: 1) del provvedimento prot. 00188043/U del 10 marzo 2025, a firma del Responsabile del Servizio AA.GG. e del Dirigente, con il quale la Camera di Commercio di Napoli ha opposto parziale diniego all’istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, e trasmessa a mezzo pec in data 7 febbraio 2025, con la quale la Camera di Commercio non ha disposto l’integrale ostensione della documentazione richiesta; - per l’accertamento del diritto dell’ACEN - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 7 febbraio 2025 e di ottenere l’integrale ostensione della documentazione richiesta, senza alcun oscuramento; - per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento prot. 0018803/U del 10 marzo 2025, a firma del Responsabile del Servizio AA.GG. e del Dirigente, anche nella parte in cui è previsto che la copia dei documenti richiesti, cui la CCIAA di Napoli avrebbe consentito l’ostensione “su supporto informatico fornito dall’ente”, sarebbe stata rilasciata “previo pagamento della somma di € 835,40 di cui 5,00 per diritti di richiesta ed € 0,10 per ciascuna copia estratta, ai sensi della tabella B allegata al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii”; - per la condanna della Camera di Commercio di Napoli all’ostensione di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso, senza alcun oscuramento; quanto al ricorso incidentale proposto dall’A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, depositato il 23/5/2025: in parte qua del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 - Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto: “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011”, pubblicato sul B.U.R.C. n. n. 7 del 29 gennaio 2025, unitamente agli atti presupposti, preordinati e connessi, anche di natura procedimentale e comunque lesivi, con particolare riguardo: - alla nota prot. n. 262/U del 2 gennaio 2025, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio, di trasmissione delle “numeriche associative”; - alla nota del Commissario straordinario prot. n. 136951/U del 30 dicembre 2024; - alla nota prot. n. 79582/U del 30 agosto 2024, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 66598/U del 2 luglio 2024, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 39446/U del 29 aprile 2024, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 274024 del 27 marzo 2024, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - al verbale n. 1 del 24 ottobre 2024, nella parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla procedura per il rinnovo degli Organi Camerali dell’Associazione ACEN, in conseguenza delle riscontrate dichiarazioni mendaci, oggetto di denuncia all’Autorità giudiziaria penale, ex art. 75 del D.PR. n. 445/2000; - ai verbali n. 40 del 29.1.2024 e 71 del 19.3.2024, nella parte in cui ricomprendono e non escludono dalla procedura l’Associazione ACEN; - ai verbali ed agli atti della procedura, nella parte in cui hanno ammesso l’Associazione ACEN alla tornata elettorale in ragione delle imprese dichiarate e delle integrazioni documentali rese (verbale nn.ri da 1 ad 86); - ai successivi verbali (da nn.ri 1 a 18 ricompresi nel periodo 24.10.2024-13.1.2024) relativi al supplemento istruttorio condotto dal RUP con l’ausilio del gruppo di lavoro designato, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla procedura della ricorrente principale ACEN; - al conseguente decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 18 marzo 2025, recante la nomina del Consiglio camerale e la convocazione della prima seduta per il suo insediamento; quanto ai motivi aggiunti, proposti dall’A.C.E.N. – Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, depositati il 31/3/2026: degli stessi atti e provvedimenti già impugnati, relativamente alla dedotta illegittimità dell’istruttoria condotta nei confronti delle Associazioni controinteressate, A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo e Associazione Assimpreseitalia Area Metropolitana di Napoli.

Giustizia amministrativa202501626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti regionali e atti istruttori relativi al rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli per il quinquennio 2023-2028, nonché diniego parziale di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente principale ha impugnato il decreto regionale che ha determinato il grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali e il successivo decreto di nomina del Consiglio camerale, contestando anche l’istruttoria svolta dalla Camera di Commercio, i controlli, i verbali, il supplemento istruttorio e le numeriche associative trasmesse alla Regione. Ha inoltre proposto motivi aggiunti, estendendo le contestazioni all’istruttoria relativa ad associazioni controinteressate. Una delle associazioni controinteressate ha proposto ricorso incidentale contro il decreto regionale e gli atti presupposti, deducendo, tra l’altro, l’illegittima ammissione della ricorrente principale alla procedura, anche in relazione a dichiarazioni ritenute mendaci. Un’ulteriore associazione controinteressata ha proposto un atto incidentale in materia di accesso, chiedendo l’integrale ostensione della documentazione richiesta alla Camera di Commercio e contestando il parziale diniego, inclusa la richiesta di pagamento per la riproduzione degli atti. Il TAR ha rilevato che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non erano stati notificati alle associazioni Casartigiani e Confartigianato, individuate dal decreto regionale come associazioni apparentate aventi facoltà di designare componenti del Consiglio camerale e, quindi, titolari di una posizione di controinteresse qualificato.

La decisione

Il TAR non ha definito né il rito né il merito delle controversie e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle associazioni Casartigiani e Confartigianato. La ricorrente principale dovrà notificare individualmente a ciascuna delle due associazioni il ricorso, i motivi aggiunti e copia dell’ordinanza entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria. Le prove delle notifiche dovranno essere depositate entro i successivi 15 giorni decorrenti dal perfezionamento dell’ultima notifica. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 novembre 2026, con riserva di ogni decisione sulle ulteriori questioni di rito, sul merito e sulle spese. L’ordinanza non esamina la fondatezza delle censure relative alla rappresentatività, all’istruttoria, all’ammissione delle associazioni o all’accesso agli atti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.m. 156/2011

    RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011

    Richiamato quale base normativa del decreto regionale concernente il rinnovo del Consiglio camerale.

  • art. 10 d.m. 156/2011

    RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 156/2011

    Richiamato quale base normativa di una determinazione regionale relativa al rinnovo del Consiglio camerale.

  • art. 12, comma 5, l. 580/1993

    Richiamato quale fondamento della nomina del Consiglio della Camera di Commercio.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Invocato nell’istanza di accesso agli atti proposta da un’associazione controinteressata; la questione di accesso non è stata decisa dall’ordinanza.

  • artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013

    Invocati nell’istanza di accesso agli atti; la questione non è stata definita.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione a contestate dichiarazioni mendaci; il TAR non ha esaminato la relativa censura.

Massime di principio

  • Quando l’atto impugnato individua specificamente soggetti cui attribuisce una posizione qualificata, come la facoltà di designare componenti di un organo, tali soggetti assumono la qualità di controinteressati e devono essere evocati in giudizio mediante notifica individuale.
  • Se il ricorso e i motivi aggiunti non sono notificati a controinteressati necessari, il giudice amministrativo deve disporre l’integrazione del contraddittorio prima di definire le ulteriori questioni di rito e di merito.
  • L’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice comporta, per la parte ricorrente, l’obbligo di notificare individualmente ai controinteressati pretermessi il ricorso, i motivi aggiunti e il provvedimento giudiziale, nel termine perentorio stabilito dall’ordinanza, con successivo deposito delle prove della notifica entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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