Cassazione Penale, Ordinanza n. 36577/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato all'imputato la pena concordata in relazione al reato associativo e ai reati-fine contestati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 125 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità. Secondo la difesa, il giudice a quo non avrebbe svolto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente e questi avrebbe dovuto essere prosciolto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento. Ha richiamato il perimetro dei motivi esperibili contro tale sentenza, limitati alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che, nel patteggiamento, è sufficiente una motivazione succinta che descriva il fatto, affermi la correttezza della qualificazione giuridica, verifichi l'assenza delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. e la congruità della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invoca per contestare la sufficienza della motivazione, ma la Corte ritiene il motivo comunque non proponibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamato per ribadire che, nel patteggiamento, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza che recepisce l'accordo.
La sentenza di patteggiamento deve dare conto della verifica dell'inesistenza di cause di non punibilità rilevabili immediatamente.
art. 27 Cost.
Utilizzato come parametro per la verifica della congruità della pena patteggiata nei limiti costituzionali.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha ristretto i motivi di ricorso contro il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi, anche se formulati come difetto di motivazione o mancato proscioglimento, sono inammissibili.
- Nel patteggiamento, l'accordo tra imputato e accusa esonera dall'onere della prova e consente al giudice una motivazione sintetica, purché siano comunque verificati la correttezza della qualificazione giuridica, l'assenza di cause di non punibilità immediatamente rilevabili e la congruità della pena.
- La deduzione di una carenza di motivazione sulla responsabilità non rientra, di per sé, tra i motivi tipizzati di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi specificamente ammessi dalla legge.
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