Cassazione Civile, Ordinanza n. 09633/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame del merito alla luce del principio di diritto affermato; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Due lavoratori avevano ottenuto sentenze di condanna per crediti retributivi nei confronti della società datrice di lavoro e, non riuscendo a soddisfarsi sul patrimonio sociale, avevano agito contro una socia della società che aveva alienato il suo unico immobile a un terzo. In giudizio avevano chiesto in via principale la simulazione della vendita e in via subordinata la revocatoria dell'atto. I giudici di merito avevano respinto la domanda di simulazione, ma la Corte d'appello aveva accolto la revocatoria ritenendo, sulla base di indici presuntivi, che l'acquirente conoscesse il pregiudizio ai creditori e avesse cooperato con la venditrice per eludere il credito. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi; il primo, ritenuto assorbente, deduceva violazione dell'art. 2901 c.c. sostenendo che la vendita era stata effettuata per soddisfare debiti scaduti e che il bene alienato era l'unico bene della debitrice, circostanza già emersa e non contestata. Contestava inoltre l'assunto della corte territoriale secondo cui, per valutare la necessità della vendita, si sarebbe dovuto considerare anche il patrimonio della società di cui la venditrice era socia, poiché i patrimoni di società e socio sono distinti e il creditore particolare del socio non può contare sui beni sociali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ai fini dell'esenzione dalla revocatoria per alienazione destinata a soddisfare debiti scaduti, la strumentalità della cessione va verificata con riferimento al solo patrimonio del debitore alienante, e non anche al patrimonio della società partecipata; il motivo ha comportato l'assorbimento degli altri.
Norme richiamate
L'alienazione di un bene destinata al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria se il debitore prova che la cessione era strumentale ed era l'unico mezzo per estinguere il debito.
Il creditore particolare del socio non può fare affidamento sul patrimonio della società per soddisfarsi.
Il creditore particolare del socio può solo far valere i propri diritti sugli utili spettanti al socio o compiere atti conservativi sulla quota; non può pretendere la liquidazione della quota finché la società dura.
Il creditore del socio non può compensare un debito verso la società con un credito verso il socio, confermando la separazione tra i patrimoni.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria per la vendita di un bene destinata a estinguere debiti scaduti richiede la prova, a carico del debitore, che l'alienazione fosse strumentale al pagamento e costituisse l'unico mezzo concretamente idoneo a soddisfare il debito.
- Per verificare se la vendita fosse necessaria, l'indagine va compiuta sul solo patrimonio del debitore che ha compiuto l'atto dispositivo; non è consentito estendere tale valutazione al patrimonio di soggetti distinti, anche se legati al debitore da rapporti societari.
- Nel caso di revocatoria proposta contro un soggetto che sia socio di una società, la presenza di un patrimonio sociale capiente non rileva, poiché il patrimonio della società è distinto da quello del socio e il creditore particolare di quest'ultimo non può contare sui beni sociali.
- Quando l'alienazione riguarda l'unico bene del debitore e tale circostanza risulta non contestata o già accertata in fatto, il giudice deve valutare la strumentalità dell'atto esclusivamente alla luce di quella situazione patrimoniale personale.
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