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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36707/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinunzia presentata dalla ricorrente. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. L'ordinanza è stata pronunciata il 4 aprile 2023 e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.94 comma 1‑ter disp.att. cod.proc.pen.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 30/06/2022, con la quale era stato respinto l'appello proposto da Catalano Lucia avverso l'ordinanza del Gip del 20/04/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. Il ricorso in cassazione è stato depositato il 14/10/2022; la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso con atto del 24/03/2023.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    La procedura davanti al Tribunale era trattata ai sensi dell'art.310 c.p.p., ossia nel contesto delle impugnazioni contro le misure cautelari; la citazione serve a collocare il procedimento nel corretto rito.

  • art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; indica gli obblighi formali di trasmissione/registrazione conseguenti alla decisione.

  • rinuncia sopravvenuta del ricorso

    La sopravvenuta rinunzia del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte può perciò dichiararlo inammissibile e compensare o condannare alle spese, nonché disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia formale del ricorso dopo il suo deposito rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la Corte non entra nel merito e decide sulla inammissibilità.
  • La pubblica accusa (PG) può formularsi sulle conclusioni richieste (qui: inammissibilità per rinunzia) e la Corte può conformarsi a tale richiesta se riscontrata la sopravvenuta rinuncia.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e anche di una somma alla cassa delle ammende, con importo quantificabile discrezionalmente dal giudice.
  • Se l'obiettivo è ottenere una valutazione di merito, la rinuncia al ricorso impedisce tale esame; pertanto la scelta di rinunziare va valutata attentamente rispetto alle conseguenze processuali e patrimoniali.
  • Gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione (iscrizioni, comunicazioni) seguono le prescrizioni delle disposizioni attuative indicate in sentenza (art.94 comma 1‑ter disp.att. c.p.p.).

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