Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 02/02/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 12/01/2024 per i reati di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto dell'arma. Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio; 2) l'esistenza del pericolo di fuga, alla luce della successiva spontanea consegna; 3) il fondamento del pericolo di reiterazione, ritenuto dedotto solo dalla gravità della condotta e da precedenti penali; 4) la scelta della misura cautelare di massimo rigore senza motivazione adeguata sull'inidoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame: gravità indiziaria confermata da dichiarazioni della vittima e testimoni, immagini di videosorveglianza e confessione; pericolo di inquinamento probatorio fondato sulla mancata ritrovamento dell'arma e sulle minacce rivolte ai presenti; pericolo di fuga fondato sulla fuga effettiva e sul periodo di irreperibilità anteriore alla costituzione; pericolo di reiterazione desunto dall'inserimento dell'indagato in circuiti di criminalità organizzata e dai suoi comportamenti. Quanto alla misura cautelare, per il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che disciplina il riesame del provvedimento cautelare; il ricorso in Cassazione riguarda la conferma del riesame ex art. 309
art. 274 cod. proc. pen., lett. a)
norma che disciplina il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; interpretata come richiedente un pericolo concreto di inquinamento probatorio, desumibile da comportamenti e circostanze (minacce, arma non ritrovata)
art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
riferimento alla pericolosità che giustifica la custodia cautelare per esigenze di prevenzione della reiterazione; la presunzione relativa per reati aggravati da metodo mafioso è stata ritenuta compatibile con i requisiti di attualità e concretezza
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Corte costituzionale, n. 186/2000
richiamata in relazione all'irritualità dell'impugnazione e alla conseguente condanna a favore della Cassa delle ammende; principio secondo cui può essere disposta una sanzione pecuniaria per impugnazioni ritenute manifestamente infondate o ritualmente viziate
Massime di principio
- La presenza di elementi probatori solidi e concordanti (confessione, immagini di videosorveglianza, dichiarazioni dei testimoni) rafforza la gravità indiziaria e rende meno efficaci le censure sulla motivazione cautelare.
- Minacce immediate ai presenti e il mancato ritrovamento dell'arma possono legittimamente fondare il pericolo di inquinamento probatorio anche se parte della prova è gia consistente.
- La precedente fuga e la latitanza possono fondare il pericolo di fuga anche quando l'indagato poi si costituisca: la spontanea consegna non annulla automaticamente il rischio valutato alla stregua della condotta passata.
- Per reati aggravati dal metodo mafioso sussiste una presunzione, anche relativa, circa le esigenze cautelari e una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; ciò implica che il giudice può ritenere la carcerazione necessaria senza provare in termini positivi ogni requisito se la difesa non supera la presunzione con elementi concreti e specifici.
- La scelta della custodia in carcere, pur essendo misura residuale, può essere giustificata con motivazione meno stringente quando operano presunzioni normative per tipologie di reato particolarmente gravi; tuttavia la difesa deve proporre elementi concreti tali da rimuovere la presunzione.
- In Cassazione sono difficilmente ammesse censure meramente riproduttive o generiche già valutate e superate dal giudice del riesame; il gravame deve indicare vizi specifici e decisivi di motivazione.
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