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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20534/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano di merito e comunque reiterativi di questioni già decise con motivazione logica e giuridicamente corretta dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 1 ottobre 2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano diretti a contestare valutazioni di fatto già svolte dai giudici di merito e a lamentare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano non consentite in sede di legittimità perché meramente fattuali e riproduttive di censure già esaminate e disattese con motivazione ritenuta corretta dal giudice di merito, il quale aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione delle concrete modalità del fatto e dell'abitualità del comportamento illecito, valorizzando le gravi condanne pregresse dell'imputato e il titolo di reato per cui era sottoposto a misura cautelare; tali elementi erano stati ritenuti idonei anche a escludere le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato oggetto del giudizio di merito; la motivazione d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha escluso per esso la particolare tenuità del fatto e ha valorizzato l'abitualità della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata negata perché incompatibile con le concrete modalità del fatto e con l'abitualità del comportamento illecito desunta dai precedenti dell'imputato e dal titolo di reato oggetto di misura cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze in fatto, se non veicolate come specifici vizi di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua e priva di cadute logiche.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le concrete modalità della condotta e l'abitualità del comportamento illecito rendano il fatto non tenue; ai fini della valutazione dell'abitualità possono rilevare anche i precedenti penali e il contesto complessivo della condotta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione che valorizzi elementi specifici della personalità e del precedere criminoso dell'imputato, senza illogicità manifeste.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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