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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26544/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico, reiterativo di censure già esaminate e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di truffa. L'unico motivo dedotto denunciava vizio motivazionale e violazione di legge, ma la Corte di cassazione rileva che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. Inoltre, il ricorso mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio secondo criteri difformi da quelli già adottati nei gradi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente come parametro dei motivi di ricorso, rispetto al quale la Corte rileva l'assenza di una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e la natura meramente rivalutativa delle doglianze.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia логicamente e giuridicamente esente da vizi.
  • La deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge deve contenere una critica puntuale e autonoma alle ragioni decisorie della sentenza, non essendo sufficiente la mera reiterazione di doglianze già esaminate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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