Cassazione Civile, Ordinanza n. 31872/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il soggetto assicurato convenne in giudizio l'impresa di assicurazione chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza per il furto della propria auto. La società assicuratrice eccepì preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria arbitrale sottoscritta dal contraente e chiese comunque il rigetto nel merito. Il Tribunale accolse l'eccezione di arbitrato e rigettò la domanda; la Corte d'appello confermò la decisione, respingendo il gravame e ponendo le spese a carico dell'appellante. In cassazione il ricorrente aveva proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione il difensore dichiarò rinuncia al ricorso perché le parti avevano raggiunto un accordo transattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta a seguito di transazione tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, pur essendo il ricorso soggetto ratione temporis all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la pronuncia di estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, sicché non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché tale esito non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene per effetto di un accordo transattivo tra le parti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto per quei diversi esiti.
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in pendenza di cassazione, la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere e dichiara estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
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