Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31872/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il soggetto assicurato convenne in giudizio l'impresa di assicurazione chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza per il furto della propria auto. La società assicuratrice eccepì preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria arbitrale sottoscritta dal contraente e chiese comunque il rigetto nel merito. Il Tribunale accolse l'eccezione di arbitrato e rigettò la domanda; la Corte d'appello confermò la decisione, respingendo il gravame e ponendo le spese a carico dell'appellante. In cassazione il ricorrente aveva proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione il difensore dichiarò rinuncia al ricorso perché le parti avevano raggiunto un accordo transattivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta a seguito di transazione tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, pur essendo il ricorso soggetto ratione temporis all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la pronuncia di estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, sicché non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché tale esito non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene per effetto di un accordo transattivo tra le parti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto per quei diversi esiti.
  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in pendenza di cassazione, la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere e dichiara estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.