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Sentenza

Sentenza del 27/09/2019 n. 5494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Errata indicazione indirizzo pec - Violazione del contraddittorio ex art. 31 d.lgs. 546/1992 - Sussiste - Rimessione in CTP ex art. 59 del d.lgs n. 546 del 1992.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione è stata ritenuta nulla per violazione del contraddittorio, poiché la comunicazione dell'udienza era stata effettuata a un indirizzo PEC errato. In applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, la causa è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la sentenza, in diversa composizione, affinché il giudizio di primo grado fosse celebrato nuovamente nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La data dell'udienza di discussione è stata comunicata al difensore dell'appellante mediante invio a un indirizzo PEC diverso da quello corretto. Ciò ha impedito una regolare conoscenza dell'udienza e ha leso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. L'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992 impone infatti che l'avviso di fissazione dell'udienza sia comunicato alle parti almeno trenta giorni prima; tale disciplina si applica anche al giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 61.

Norme richiamate

  • Art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992

    La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione deve essere effettuata alle parti almeno trenta giorni prima.

    La comunicazione dell'udienza costituisce una garanzia essenziale del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La sua omissione o l'invio a un indirizzo PEC errato determina la nullità della decisione pronunciata senza una valida partecipazione della parte.

  • Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992

    Quando il giudizio è stato definito con violazione del contraddittorio, il giudice deve rimettere la causa al giudice di primo grado, eventualmente in diversa composizione, per consentire la celebrazione corretta del giudizio.

  • Art. 61 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il richiamo alle disposizioni applicabili al giudizio di primo grado rende applicabile anche nel giudizio di appello la disciplina dell'art. 31 relativa alla comunicazione dell'udienza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione dell'udienza deve essere trasmessa all'indirizzo PEC corretto del difensore e con il preavviso minimo previsto dalla legge.
  • L'invio della comunicazione a un indirizzo PEC errato non è una mera irregolarità quando impedisce alla parte di conoscere l'udienza e di partecipare al giudizio: può comportare la nullità della decisione.
  • La violazione del contraddittorio può determinare la regressione del processo al primo grado, anziché una semplice rinnovazione dell'udienza in appello.
  • La tutela opera anche nei giudizi di appello, poiché le garanzie sulla comunicazione dell'udienza si applicano attraverso il rinvio previsto dall'art. 61.
  • In situazioni analoghe è importante documentare l'indirizzo PEC corretto, l'eventuale mancata ricezione della comunicazione e il concreto pregiudizio subito al diritto di difesa.

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