Sentenza del 27/09/2019 n. 5494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Errata indicazione indirizzo pec - Violazione del contraddittorio ex art. 31 d.lgs. 546/1992 - Sussiste - Rimessione in CTP ex art. 59 del d.lgs n. 546 del 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione è stata ritenuta nulla per violazione del contraddittorio, poiché la comunicazione dell'udienza era stata effettuata a un indirizzo PEC errato. In applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, la causa è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la sentenza, in diversa composizione, affinché il giudizio di primo grado fosse celebrato nuovamente nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La data dell'udienza di discussione è stata comunicata al difensore dell'appellante mediante invio a un indirizzo PEC diverso da quello corretto. Ciò ha impedito una regolare conoscenza dell'udienza e ha leso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. L'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992 impone infatti che l'avviso di fissazione dell'udienza sia comunicato alle parti almeno trenta giorni prima; tale disciplina si applica anche al giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 61.
Norme richiamate
Art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992
La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione deve essere effettuata alle parti almeno trenta giorni prima.
La comunicazione dell'udienza costituisce una garanzia essenziale del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La sua omissione o l'invio a un indirizzo PEC errato determina la nullità della decisione pronunciata senza una valida partecipazione della parte.
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
Quando il giudizio è stato definito con violazione del contraddittorio, il giudice deve rimettere la causa al giudice di primo grado, eventualmente in diversa composizione, per consentire la celebrazione corretta del giudizio.
Art. 61 del D.Lgs. n. 546/1992
Il richiamo alle disposizioni applicabili al giudizio di primo grado rende applicabile anche nel giudizio di appello la disciplina dell'art. 31 relativa alla comunicazione dell'udienza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione dell'udienza deve essere trasmessa all'indirizzo PEC corretto del difensore e con il preavviso minimo previsto dalla legge.
- L'invio della comunicazione a un indirizzo PEC errato non è una mera irregolarità quando impedisce alla parte di conoscere l'udienza e di partecipare al giudizio: può comportare la nullità della decisione.
- La violazione del contraddittorio può determinare la regressione del processo al primo grado, anziché una semplice rinnovazione dell'udienza in appello.
- La tutela opera anche nei giudizi di appello, poiché le garanzie sulla comunicazione dell'udienza si applicano attraverso il rinvio previsto dall'art. 61.
- In situazioni analoghe è importante documentare l'indirizzo PEC corretto, l'eventuale mancata ricezione della comunicazione e il concreto pregiudizio subito al diritto di difesa.
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