Sentenza del 27/09/2019 n. 5508 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600- Comunicazione esito - Necessità di notifica - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la comunicazione dell’esito del controllo formale previsto dall’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 dovesse essere notificata formalmente e che, essendo stata restituita al mittente per "compiuta giacenza", non potesse considerarsi conosciuta né produrre effetti nei suoi confronti.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La norma richiede una semplice comunicazione dell’esito del controllo formale, non una notificazione. Pertanto, se la comunicazione è stata regolarmente indirizzata e non viene ritirata dal contribuente, con conseguente restituzione per "compiuta giacenza", l’ignoranza dell’atto non è imputabile all’Amministrazione finanziaria. Il comportamento omissivo del destinatario non rende quindi invalida la comunicazione.
Norme richiamate
Art. 36-ter, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’esito del controllo formale eseguito è portato a conoscenza del contribuente
La disposizione impone all’Amministrazione di comunicare l’esito del controllo, ma non richiede una notificazione formale secondo le regole proprie degli atti notificati. È sufficiente una comunicazione regolarmente indirizzata.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il decreto disciplina gli accertamenti e i controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti; nel caso esaminato, rileva specificamente la procedura di controllo formale prevista dall’art. 36-ter.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale richiede una semplice comunicazione, non si può automaticamente pretendere una notificazione formale, salvo che la legge lo preveda espressamente.
- Una comunicazione regolarmente indirizzata all’ultimo recapito valido può essere considerata diligentemente effettuata dall’Amministrazione anche se il destinatario non la ritira e viene restituita per compiuta giacenza.
- Il mancato ritiro della comunicazione da parte del contribuente, se dipende dalla sua inerzia e non da un errore dell’Amministrazione, non consente di invocare il difetto di conoscenza dell’atto.
- In situazioni analoghe occorre verificare soprattutto che l’indirizzo fosse corretto, che la comunicazione sia stata effettivamente inviata e che non vi siano irregolarità imputabili all’Amministrazione.
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