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Sentenza

Sentenza del 27/09/2019 n. 734 - Comm. Trib. Prov. Genova

IMPOSTA DI REGISTRO - cessione del credito - decreto ingiuntivo - cessionario - alternatività IVA e registro - applicabilità - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso di liquidazione relativo a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova per il pagamento di 47.681,22 euro, oltre interessi e spese, contestando: l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3% sul decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile l’imposta in misura fissa per il principio di alternatività tra IVA e registro; l’applicazione dell’ulteriore imposta proporzionale dello 0,50% sul contratto di finanziamento originariamente stipulato tra il debitore e il cedente, ritenuto enunciato nel decreto; e il difetto di motivazione dell’avviso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. È stata confermata la legittimità dell’imposta di registro proporzionale del 3% sul decreto ingiuntivo, poiché, a seguito della cessione del credito, il rapporto tra debitore ceduto e cessionario è distinto e autonomo rispetto al rapporto originario tra cedente e debitore. Non opera quindi il principio di alternatività IVA-registro, che riguarda il medesimo rapporto contrattuale. È stata invece annullata la tassazione proporzionale dello 0,50% sul contratto di finanziamento enunciato, perché non ricorreva l’identità delle parti richiesta per l’enunciazione ai fini dell’imposta di registro: il finanziamento era stato concluso tra debitore e cedente, mentre il decreto ingiuntivo coinvolgeva debitore e cessionario. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione dell’avviso. Le spese di giudizio, comprese quelle della fase cautelare, sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 40 del Testo unico dell’imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986

    Principio di alternatività tra imposta di registro e IVA

    Il principio impedisce, in linea generale, la doppia imposizione quando il medesimo rapporto è soggetto a IVA. Secondo la sentenza, non si applica quando la cessione del credito determina un distinto rapporto tra debitore ceduto e cessionario.

  • Art. 8, lettera b), nota II, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Imposta di registro proporzionale sugli atti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori

    Il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario per il pagamento del credito è soggetto a imposta di registro proporzionale del 3%, poiché riguarda il rapporto autonomo tra cessionario e debitore ceduto.

  • Art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate

    La tassazione dell’atto enunciato richiede che le parti del contratto enunciato coincidano con quelle dell’atto che contiene l’enunciazione. In assenza di tale identità, il contratto originario non può essere tassato per enunciazione.

  • Art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 131/1986

    Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare

    La motivazione dell’avviso è sufficiente quando identifica l’atto tassato, le parti, le norme applicate e gli importi richiesti, anche se formulata in modo sintetico.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 28 febbraio 2011, n. 4802

    In conseguenza della cessione del credito possono distinguersi due distinti rapporti: l’uno, tra il cedente ed il ceduto, e l’altro, tra quest’ultimo ed il cessionario

    La cessione del credito crea, ai fini della tassazione dell’atto giudiziario, un rapporto autonomo tra debitore ceduto e cessionario; la prestazione non soggetta a IVA è assoggettabile a imposta di registro proporzionale.

  • Cassazione civile, n. 11312/2000

    Richiamata quale precedente sulla distinzione dei rapporti derivanti dalla cessione del credito e sulla conseguente applicazione dell’imposta di registro.

Massime di principio

  • Quando un credito viene ceduto e il cessionario ottiene un decreto ingiuntivo contro il debitore ceduto, il decreto può essere soggetto a imposta di registro proporzionale anche se il rapporto originario tra cedente e debitore era soggetto a IVA o collegato a un’operazione IVA.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera principalmente quando la tassazione riguarda il medesimo rapporto contrattuale; non impedisce la tassazione di un autonomo rapporto processuale o obbligatorio tra cessionario e debitore.
  • L’enunciazione di un contratto non registrato comporta la tassazione del contratto enunciato solo se le parti dell’atto enunciante coincidono con quelle del contratto enunciato, salvo diverse specifiche disposizioni normative.
  • La cessione del credito non trasferisce automaticamente, ai fini dell’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986, l’identità soggettiva necessaria per tassare per enunciazione il contratto originario.
  • Un avviso di liquidazione può essere ritenuto adeguatamente motivato anche se sintetico, purché individui chiaramente l’atto tassato, le parti, la base normativa e le somme richieste.

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