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Sentenza

Sentenza del 27/09/2019 n. 5496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati- Immobili adibiti ad uso non abitativo - Morosità del conduttore - Tassazione canoni non percepiti - Fondamento - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione ai fini IRPEF dei canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore, relativamente a un immobile destinato a uso non abitativo. Il contribuente sosteneva che tali somme, non essendo state materialmente percepite, non dovessero concorrere alla formazione del reddito. La Corte ha applicato l'art. 26 del d.P.R. 917/1986, secondo cui il reddito dei fabbricati locati è determinato in relazione al canone risultante dal contratto finché il rapporto di locazione resta giuridicamente in essere.

La decisione

La tassazione dei canoni non percepiti è stata ritenuta legittima fino alla risoluzione del contratto di locazione oppure fino all'adozione di un provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto. Per gli immobili a uso non abitativo non opera la deroga prevista dall'art. 8 della legge n. 431/1988 per le locazioni abitative; pertanto, la sola morosità del conduttore non esclude l'imponibilità dei canoni maturati finché il contratto non viene formalmente cessato o non interviene la convalida dello sfratto.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il reddito degli immobili locati è individuato in relazione al reddito locativo finché risulta in vita un contratto di locazione.

    Per gli immobili locati a uso non abitativo, i canoni concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se non sono stati effettivamente riscossi, fino alla risoluzione del contratto o alla convalida giudiziale dello sfratto.

  • Art. 8 della legge 9 dicembre 1988, n. 431

    La deroga alla tassazione dei canoni non percepiti riguarda le locazioni abitative e non si applica, secondo la decisione, agli immobili destinati a uso non abitativo.

Massime di principio

  • Per una locazione a uso non abitativo, la mera morosità del conduttore non elimina l'obbligo di dichiarare e assoggettare a IRPEF i canoni maturati.
  • La tassazione dei canoni prosegue finché il contratto è formalmente valido; per interromperla occorre normalmente la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto.
  • La mancata riscossione materiale del canone non è, da sola, sufficiente a escludere il reddito imponibile derivante da una locazione commerciale o comunque non abitativa.
  • La disciplina fiscale può differire tra locazioni abitative e non abitative: la deroga prevista per le locazioni abitative non va automaticamente estesa agli immobili destinati ad altri usi.
  • È importante documentare tempestivamente la risoluzione del contratto o l'avvio e l'esito della procedura di sfratto, poiché tali eventi possono delimitare il periodo per il quale i canoni restano fiscalmente imponibili.

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