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Sentenza

Sentenza del 27/09/2019 n. 5500 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014- Efficacia retroattiva - Esclusione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che prevede, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, il differimento di cinque anni degli effetti dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese. Si discuteva, in particolare, se tale disposizione avesse efficacia retroattiva e potesse quindi applicarsi anche alle società cancellate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

La decisione

La disposizione è stata qualificata come norma di natura sostanziale, in quanto incide sulla capacità della società cancellata. Di conseguenza, non può avere efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 si applica esclusivamente quando la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese è stata presentata durante la vigenza del decreto legislativo. Per le cancellazioni anteriori resta applicabile l'art. 2495, comma 2, c.c., secondo cui l'estinzione produce i propri effetti senza il differimento introdotto dalla norma speciale.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    La norma introduce un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società esclusivamente per determinate attività tributarie e contributive. Avendo natura sostanziale, non è retroattiva e si applica solo alle richieste di cancellazione presentate mentre la norma era vigente.

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    La cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società; gli effetti verso i creditori e gli altri soggetti interessati si valutano secondo la disciplina ordinaria, salvo il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 per le cancellazioni successive alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Una norma che incide sulla capacità o sull'esistenza giuridica di una società estinta ha natura sostanziale e, in assenza di un'espressa previsione, non può essere applicata retroattivamente.
  • Per stabilire se opera il differimento quinquennale occorre verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, non semplicemente la data dell'atto tributario.
  • Le cancellazioni richieste prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014 non beneficiano del differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4.
  • In una situazione analoga, occorre distinguere tra norme processuali o procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e norme sostanziali, che normalmente operano solo per il futuro.
  • L'Amministrazione finanziaria non può utilizzare l'art. 28, comma 4, per mantenere o notificare validamente atti nei confronti di una società già cancellata prima dell'entrata in vigore della disposizione, salvo l'applicazione di specifiche regole diverse previste dalla legge.

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