Cassazione Civile, Ordinanza n. 36081/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore esecutato propose opposizione agli atti esecutivi contro il verbale di vendita e aggiudicazione e contro l’avviso di vendita predisposti dal professionista delegato. La censura riguardava un errore materiale nell’avviso, che indicava il "primo esperimento" di vendita mentre si trattava del "secondo esperimento". Il tribunale rigettò l’opposizione ritenendo l’errore irrilevante. Il debitore ricorse per cassazione con due motivi, ma il contenuto specifico dei motivi non è esplicitato nel testo; dalla decisione emerge che il ricorso contestava la validità dell’aggiudicazione e degli atti del subprocedimento liquidatorio. La resistente si costituì per resistere al ricorso, mentre gli altri intimati non svolsero difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato che l’opposizione proposta dal debitore non era ammissibile, perché gli atti del professionista delegato non sono autonomamente impugnabili con opposizione ex art. 617 c.p.c.; i vizi del subprocedimento potevano essere fatti valere, a seconda dei casi, con il rimedio di cui all’art. 591-ter c.p.c. oppure con opposizione formale ex art. 617 c.p.c. avverso il successivo decreto di trasferimento, non contro gli atti del delegato. Per questo la sentenza del Tribunale è stata cassata senza rinvio. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della resistente; nessuna statuizione è stata resa verso gli altri intimati, rimasti contumaci.
Norme richiamate
norma sul rito camerale in Cassazione, richiamata per il deposito dell’ordinanza dopo l’adunanza camerale
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
l’opposizione formale non può essere proposta contro gli atti del professionista delegato; va semmai rivolta contro il provvedimento successivo del giudice dell’esecuzione, di regola il decreto di trasferimento
è il rimedio per denunciare i vizi del subprocedimento liquidatorio al fine di superare difficoltà operative del delegato, non per ottenere una decisione con efficacia di giudicato su controversie tra le parti o tra offerenti
Massime di principio
- Gli atti compiuti dal professionista delegato nella vendita forzata non sono autonomamente stabilizzati e non sono, di per sé, impugnabili con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- I vizi del subprocedimento liquidatorio, se si intendono far valere con effetti sostanziali sulla validità della procedura, devono essere dedotti contro il primo atto successivo del giudice dell’esecuzione che ne risenta, normalmente il decreto di trasferimento, e non contro gli atti del delegato.
- Il rimedio ex art. 591-ter c.p.c. serve a risolvere difficoltà operative nell’attività del delegato, non a definire con efficacia di giudicato controversie sostanziali tra le parti della procedura o tra gli offerenti.
- Quando l’opposizione è proposta contro un atto non impugnabile, il giudice deve rilevarne l’inammissibilità anche d’ufficio; in Cassazione la sentenza può essere cassata senza rinvio se la domanda originaria non poteva essere proposta.
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