Cassazione Penale, Ordinanza n. 18020/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'Appello aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza, applicando la pena di mesi due di arresto ed euro 800 di multa, con sospensione della patente per mesi sei. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che i giudici di merito avessero mal valutato il dato storico-processuale, applicato erroneamente la legge penale in materia di prove e reso una motivazione illogica e incongruente, omettendo l'esame di punti ritenuti rilevanti e viziando il ragionamento in ordine alla sua partecipazione ai fatti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e si limitassero a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio, senza indicare specificamente quali prove sarebbero state mal valutate o quali regole di diritto sarebbero state violate. Ha quindi confermato la decisione di merito e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza, con richiamo alla fascia sanzionatoria applicata e all'aggravante connessa all'aver provocato un incidente stradale
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
deducibile per violazione di legge; nel caso concreto la censura è stata ritenuta generica e priva di specifico confronto con la decisione impugnata
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
deducibile per vizio di motivazione; la Corte ha escluso la configurabilità del vizio perché la motivazione di merito era congrua e immune da illogicità manifeste
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
sent. Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere la possibilità di non applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
"l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, non potendo ritenersi ammissibile l'atto di impugnazione che si limiti alla mera enunciazione di un vizio di cui all'art. 606 c.p.p., senza una puntuale indicazione degli elementi che rendono configurabile il vizio stesso"
principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono assertivi, non specifici e non confrontati criticamente con la sentenza impugnata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non contiene un confronto critico e puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata.
- La mera enunciazione di un vizio di violazione di legge o di motivazione, senza l'indicazione specifica degli elementi probatori o giuridici asseritamente erronei, non integra un motivo ammissibile.
- In sede di legittimità non è consentita una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio se non è dedotto un effettivo vizio della motivazione o una concreta violazione di legge.
- La motivazione è congrua e immune da vizi logici quando valorizza elementi sintomatici dello stato di ebbrezza e l'esito positivo dell'alcoltest, potendo fondare la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza.
- L'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale può ritenersi integrata quando la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata sia autonomamente riconducibile alla condotta di guida dell'imputato.
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