Cassazione Penale, Ordinanza n. 14764/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Per effetto di tale riforma, il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente e non con la necessaria difesa tecnica qualificata, la Corte ne dichiara l'inammissibilità de plano. Inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che difettino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale non è sufficiente.
dichiarato inammissibile, de plano
L'inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti formali può essere dichiarata senza interlocuzione, in via immediata.
condannato ... al pagamento delle spese processuali e della somma ... in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017
La riforma ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista per l'imputato/condannato.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, per i provvedimenti soggetti alla disciplina successiva al 3 agosto 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inosservanza del requisito della sottoscrizione tecnica qualificata integra una causa formale di inammissibilità rilevabile de plano.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- La disciplina sulla proponibilità del ricorso per cassazione deve essere verificata in relazione alla data del provvedimento impugnato e alla data di proposizione del ricorso, quando rilevanti ai fini dell'applicazione della riforma processuale.
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