Cassazione Penale, Ordinanza n. 35149/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 3 marzo 2026, che, accogliendo il concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e a seguito della rinuncia agli altri motivi di appello, aveva ridotto la pena nella misura concordata per il reato riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo, dedotto in termini generici, il ricorrente ha lamentato la violazione di legge per il mancato rilievo di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello nell’ambito dell’accordo sulla pena precluda la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate, poiché il potere dispositivo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato la genericità della censura relativa all’art. 129 c.p.p. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione
Il concordato sulla pena e la rinuncia alle questioni connesse comportano una preclusione che opera anche nel giudizio di cassazione.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, il vizio in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile
La deduzione della mancata declaratoria di una causa di proscioglimento non consente di superare la preclusione derivante dalla rinuncia alle questioni nell’ambito del concordato in appello; nel caso deciso, la censura era inoltre generica.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di appello funzionale al concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. preclude la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate, poiché gli effetti del potere dispositivo della parte si estendono all’intero svolgimento processuale.
- È inammissibile la censura per mancato rilievo di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. quando riguarda questioni alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione del concordato sulla pena in appello; la censura deve inoltre essere formulata in modo non generico.
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