Cassazione Penale, Ordinanza n. 32269/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Ha dedotto un vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione della recidiva, sostenendo che gli effetti penali della precedente condanna si fossero estinti, e ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla motivazione e sui presupposti della recidiva, peraltro ritenuta generica, non rientra in tali ipotesi, soprattutto perché la recidiva era stata inclusa nell'accordo e bilanciata con le circostanze attenuanti generiche. La contestazione è stata quindi qualificata come un inammissibile recesso dall'accordo di patteggiamento, non come deduzione di pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che la censura sulla recidiva non riguardasse l'illegalità della pena, intesa come risultato finale estraneo allo schema legale, ma contestasse il riconoscimento della recidiva e i passaggi valutativi dell'accordo di patteggiamento. Poiché la sentenza aveva recepito un accordo nel quale la recidiva era ricompresa e bilanciata con le attenuanti generiche, non era necessaria una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza di patteggiamento recepisce l'accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero, sottoposto al controllo del giudice sulla correttezza e congruità della pena.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
La ricorribilità della sentenza di patteggiamento è limitata alle ipotesi tassativamente indicate; le doglianze sulla valutazione della recidiva non rientrano nell'ambito consentito, salvo che si traducano in una effettiva illegalità della pena.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
La disposizione è richiamata per la disciplina della ricorribilità delle sentenze di applicazione della pena richiesta successivamente alla riforma del 2017.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Consente la dichiarazione senza formalità della manifesta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ricorribile per cassazione esclusivamente per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- In materia di patteggiamento, la pena è illegale soltanto quando il risultato finale delle operazioni di determinazione sanzionatoria, considerato anche rispetto ai passaggi intermedi recepiti dalla decisione, esca dallo schema legale.
- La contestazione dell'erroneo riconoscimento della recidiva o dell'insussistenza dei relativi presupposti, anche se formalmente dedotta come illegalità della pena, non è consentita nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento quando non dimostri una pena finale estranea allo schema legale.
- Quando la recidiva è ricompresa nell'accordo di patteggiamento e bilanciata con le circostanze attenuanti generiche, la sentenza che ratifica l'accordo non deve fornire una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva, poiché il controllo giudiziale sulla correttezza e congruità della pena è implicato nella ratifica dell'accordo.
- Una doglianza diretta a rimettere in discussione un elemento dell'accordo di patteggiamento, senza rientrare nei limitati casi di ricorso previsti dalla legge, costituisce un inammissibile recesso dall'accordo.
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