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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31641/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per quote straordinarie; la resistente propose opposizione. Per effetto di una duplicazione delle iscrizioni a ruolo della stessa opposizione da parte di entrambi i soggetti nacquero due procedimenti distinti: uno iscritto dal Condominio e l'altro dalla resistente. Entrambi i procedimenti furono definiti con sentenze distinte. Il Tribunale d'appello ritenne che la sentenza che aveva definito il procedimento originato dalla seconda iscrizione fosse passata in giudicato e, perciò, dichiarò l'intervenuto giudicato e accolse l'appello della resistente. Il Condominio impugnò in Cassazione sostenendo che, invece, contro la sentenza ritenuta definitiva era pendente appello, fornendo estratto telematico e atto di citazione a prova della pendenza dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condominio ritenendo che il Tribunale d'appello avesse fondato la propria decisione su una supposizione contraddetta da prova documentale: la circostanza obiettiva che contro la sentenza n. 2212/2012 era stato proposto appello. La Cassazione ha rilevato l'errore di fatto ed ha affermato che la mera "non contestazione" della controparte non sostituisce la prova della definitività della sentenza. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato, disponendo inoltre la rifusione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Viene richiamato il principio secondo cui il giudice non può fondare la decisione su prove ritenute esistenti ma in realtà mai offerte; qui la Cassazione rileva che il giudice d'appello ha deciso avendo addebitato come pacifica la definitività di una sentenza senza la prova richiesta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso del Condominio in relazione alla valutazione delle prove e delle deduzioni; la questione centrale resta tuttavia l'onere di produzione della prova della definitività della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Fondamento della cognizione di legittimità per errore nella valutazione di fatti controversi o per decisione fondata su un fatto inesistente; la Corte lo usa per sindacare l'errore del giudice di merito che ha ritenuto pacifica la formazione del giudicato nonostante la documentata pendenza dell'appello.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza citata e dalla Corte per precisare che, per far valere il giudicato esterno, la parte deve produrre la sentenza munita dell'attestazione di cancelleria che certifichi la definitività; la mera non contestazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • La qualificazione della definitività di una sentenza (giudicato esterno) deve essere provata: la parte che ne deduce l'esistenza è tenuta a produrre la sentenza completa della motivazione e dell'attestato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c.
  • La mera "non contestazione" dell'opposta parte non equivale a prova della definitività della pronuncia; senza la produzione degli atti certificati il giudice non può considerare sussistente il giudicato.
  • Se esistono documenti oggettivi che provano un fatto processuale (ad es. la pendenza di un impugnazione) il giudice d'appello non può basare la decisione su una supposizione contraria; tale errore è sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • In caso di duplici iscrizioni a ruolo e procedimenti paralleli occorre ricostruire quale processo abbia effettivamente determinato la formazione del giudicato e verificare tempestivamente le iscrizioni e le costituzioni delle parti.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni simili, chi eccepisce la definitività di una sentenza deve produrre immediatamente l'estratto telematico o la sentenza con l'attestazione di cancelleria; chi è destinatario dell'eccezione non può considerare decisiva la semplice assenza di contestazione.

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