Cassazione Penale, Sentenza n. 38990/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la consegna avvenuta dallo Stato spagnolo allo Stato italiano ritenendola in violazione del principio di specialità. La difesa sosteneva che El Aataout era stato arrestato e consegnato in forza di un mandato di arresto europeo relativo alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Padova del 12/11/2014, mentre gli era stato comunicato solo al momento dell'arresto l'ordine di esecuzione n. 458/2016 relativo al cumulo di pene che includeva anche la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna del 17/06/2015. Poiché non risultava un'estensione esplicita del primo m.a.e. alla seconda sentenza, la difesa deduceva che il principio di specialità fosse stato violato e che al ricorrente fosse stato precluso il diritto di difesa dinanzi all'autorità giudiziaria spagnola
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha constatato che il giudice spagnolo, nell'autorizzare la consegna, aveva fatto espresso e esclusivo riferimento a un unico mandato d'arresto europeo (n. 19/2020) relativo alla sentenza del G.i.p. di Padova, e che non poteva desumersi la conoscenza del secondo m.a.e. (relativo alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna) dal mero riferimento all'ordine di esecuzione n. 458/2016. La Corte ha quindi affermato che il principio di specialità si applica anche in fase esecutiva e che il ricorrente non era stato posto nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa dinanzi all'autorità spagnola; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Treviso per un nuovo esame
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 26 e 32
Il principio di specialità si applica anche nella fase esecutiva: impedisce che la persona consegnata sia sottoposta a limitazioni della libertà per provvedimenti relativi a fatti differenti o anteriori rispetto a quelli per i quali il mandato è stato emesso
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto e la forma delle censure in cassazione; il motivo di ricorso è stato proposto nei limiti previsti da tale disposizione
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Previsione procedurale sulla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento di cassazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 53695 del 16/11/2016 (Morejon)
Consolidata giurisprudenza che conferma l'estensione del principio di specialità anche all'esecuzione del mandato di arresto europeo e la necessità che l'esecuzione riguardi i medesimi fatti per i quali il mandato è stato emesso
Massime di principio
- Il principio di specialità si applica anche nella fase esecutiva del mandato di arresto europeo: non si può eseguire la limitazione della libertà per provvedimenti o fatti diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, salvo estensione formale e chiara del mandato
- La conoscenza da parte dell'autorità esecutrice e la comunicazione all'arrestato di mandati aggiuntivi o di estensioni devono risultare in modo chiaro e documentato; un mero riferimento generico o un'indicazione di un "ordine di esecuzione" non sostituiscono l'estensione formale del mandato
- In caso di incertezza documentale sull'esistenza o sulla notifica di più mandati di arresto europei o di estensioni, il giudice deve approfondire gli accertamenti; se il dubbio persiste, la consegna può essere annullata e la decisione rinviata per nuovo esame
- Per lo Stato richiedente è buona prassi produrre copia certificata di tutti i mandati, la prova della loro notificazione all'arrestato e dichiarazioni esplicite di estensione; per la difesa è cruciale sollevare tempestivamente il vizio di specialità e chiedere l'acquisizione dei documenti
- Non è ammesso presumere la rinuncia al principio di specialità dell'arrestato senza prova chiara e documentata della sua conoscenza e accettazione delle estensioni al mandato
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