Cassazione Penale, Sentenza n. 50844/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto autorizzandone il possesso permanente di un lettore CD anche nelle ore notturne. L'Amministrazione ha dedotto violazione dell'art. 41-bis (sottolineando che la limitazione riguarda le modalità di esercizio del diritto e mira a impedire contatti illeciti), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale e abuso del sindacato giurisdizionale nell'entrare in scelte organizzative dell'istituto (es. fasce orarie per l'utilizzo del dispositivo).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che la questione fosse di natura organizzativa (modalità di esercizio del diritto) rientrante nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria e che il giudice a quo aveva ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale. Ha altresì precisato che il diniego all'introduzione o all'uso notturno di lettori CD è legittimo quando la messa in sicurezza dei dispositivi richieda adempimenti non esigibili o un impiego di risorse umane e materiali tale da rendere ragionevole la scelta della direzione dell'istituto.
Norme richiamate
art. 41-bis, Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La norma legittima misure restrittive e regolamentazioni delle modalità di possesso e uso di oggetti elettronici per impedire comunicazioni illecite; può giustificare il diniego all'introduzione o all'uso notturno di dispositivi quando la loro messa in sicurezza comporti oneri o rischi tali da non poter essere sostenuti dall'amministrazione.
art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Regolano il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza: la tutela è ammessa per posizioni giuridiche qualificabili come "diritto" che subiscano un attuale e grave pregiudizio; non rientrano nella sindacabilità piena le scelte organizzative delle modalità di esercizio dei diritti, salvo manifesta irragionevolezza o sostanziale inibizione del diritto.
Massime di principio
- Distinguere sempre fra diritto sostanziale del detenuto (tutela piena) e le modalità di esercizio di quel diritto: le seconde possono essere regolate dall'amministrazione e sindacate dal giudice solo se manifestamente irragionevoli o se impediscono sostanzialmente la fruizione del diritto.
- In regime 41-bis le limitazioni all'introduzione o all'uso di dispositivi elettronici sono ammissibili se giustificate dall'esigenza di impedire flussi comunicativi illeciti e se la messa in sicurezza richiede risorse o interventi non ragionevolmente esigibili dall'amministrazione.
- Il giudice di sorveglianza deve verificare puntualmente l'incidenza della limitazione sul diritto del detenuto e l'eventuale disparità di trattamento, ma non può sostituirsi all'amministrazione nelle scelte organizzative ordinarie salvo vizi di eccesso di potere o manifesta illogicità.
- Il ricorrente amministrativo che contesta autorizzazioni concesse dal magistrato deve dimostrare che il mantenimento dell'autorizzazione comporta oneri di sicurezza o rischi concreti e non solo motivazioni afflittive; viceversa il detenuto che lamenta la lesione di un diritto deve provare un pregiudizio attuale e grave.
- Nelle decisioni va valutato sia l'astratta praticabilità tecnica della messa in sicurezza dei dispositivi sia l'impatto quantitativo sull'organizzazione (impegno di personale e materiali): se questi oneri sono inesigibili, il diniego è legittimo.
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