Cassazione Penale, Sentenza n. 44640/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila che, dopo l'accoglimento della ricusazione del giudice componente del collegio, aveva disposto che tutti o parte degli atti compiuti dal collegio (in particolare l'attività istruttoria svolta il 21/12/2021, nonché atti in udienze del 20/07/2021 e del 15/02/2022) conservassero efficacia. La difesa contestava la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla conservazione di efficacia, deducendo che la partecipazione del giudice poi ricusato poteva avere pregiudicato l'imparzialità e che l'istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere valutata atto per atto; inoltre sosteneva che la conoscenza da parte della difesa delle attività del giudice monocratico non poteva trasformarsi in una decadenza o in acquiescenza tale da impedire la ricusazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso nei punti principali. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello in ordine alla conservazione di efficacia dell'attività istruttoria del 21/12/2021 (con particolare analisi sulla deposizione del maresciallo Deiana), confermando che la valutazione deve tenere conto anche della condotta difensiva e della conoscenza, già alla data del 21/12/2021, della situazione che poi avrebbe dato luogo alla ricusazione. Ha inoltre ritenuto che la conservazione di efficacia degli atti ammessi all'udienza del 20/07/2021 sia logicamente implicita nella conferma dell'efficacia dell'istruttoria del 21/12/2021. Diversamente, ha censurato l'omessa pronuncia della Corte territoriale sull'attività istruttoria del 15/02/2022 ritenendo che, in mancanza di espressa dichiarazione di conservazione di efficacia, quegli atti debbano considerarsi ineffectivi; pertanto quegli atti non conservano efficacia.
Norme richiamate
Disciplina l'obbligo del giudice che decide sulla ricusazione di motivare in ordine alla conservazione o meno di efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato; la Corte richiama la necessità di una valutazione atto per atto volta a stabilire il grado di compromissione dell'imparzialità
art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricusazione invocati dalla ricorrente; la Corte conferma che l'istanza qui proposta era fondata su motivi ricavabili da una sentenza pronunciata in altro procedimento
art. 36 comma 1 lett. h) cod. proc. pen.
Riguarda l'astensione per 'gravi ragioni di convenienza'; la Corte distingue tra ragioni che giustificano astensione e quelle che giustificano ricusazione e osserva che le ragioni di convenienza non sono idonee alla ricusazione ma potevano essere fatte valere con istanza di astensione
art. 41 comma 3 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice che decide sulla ricusazione il potere di compiere il giudizio incidentale comprensivo del controllo sugli atti che possono conservare efficacia
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vincolo della sentenza rescindente nei confronti del giudice di rinvio, ossia l'obbligo di attenersi ai principi stabiliti dalla Corte di cassazione nel giudizio precedente
Giurisprudenza: Sez. U. n. 37207/2020 (Gerbino)
Principio che il giudice della ricusazione deve effettuare una verifica puntuale e atto per atto per stabilire se un atto possa essere recuperato senza pregiudicare le garanzie costituzionali dell'imparzialità
Giurisprudenza: Sez. U. n. 13626/2010 (Digiacomantonio)
Stabilisce che, in assenza di espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel provvedimento che accoglie la ricusazione o l'astensione, gli atti compiuti dal giudice ricusato o astenutosi debbono considerarsi inefficaci
Giurisprudenza di merito citata (es. Sez. 2 n. 27611/2007, Sez. 6 n. 44436/2022)
Richiamate per la distinzione tra ragioni di astensione (convenienza) e motivi di ricusazione; confermano che le 'gravi ragioni di convenienza' attengono all'astensione e non alla ricusazione
Massime di principio
- La decisione sulla conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato va compiuta atto per atto, valutando il grado di compromissione dell'imparzialità in concreto
- Se il provvedimento che accoglie la ricusazione non dichiara espressamente la conservazione di efficacia, gli atti precedenti del giudice ricusato devono considerarsi inefficaci
- La condotta difensiva (conoscenza di elementi potenzialmente rilevanti e mancata sollecitazione dell'astensione) può essere valutata dal giudice come elemento rilevante nella decisione sulla conservazione di efficacia degli atti
- Vi è differenza tra astensione per 'gravi ragioni di convenienza' (art. 36) e ricusazione per motivo di incompatibilità: le ragioni di convenienza non si trasformano automaticamente in motivo di ricusazione
- Quando la causa di ricusazione emerge solo ex post (ad esempio dalla motivazione di una sentenza successiva), il giudice della ricusazione deve valutare se, alla data degli atti contestati, esistessero elementi tali da giustificare la contestazione e se la difesa abbia avuto modo e dovere di agire
- Il giudice del rinvio è vincolato ai principi stabiliti dalla sentenza di annullamento della Cassazione, ma ha l'obbligo di motivare specificamente la valutazione su ciascun atto la cui efficacia si intende conservare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44606/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44607/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44611/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44612/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44614/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44615/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →