Sentenza del 09/07/2018 n. 2828 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo tributario- costituzione dell'ufficio convenuto in giudizio - art.23 d.lgs 546/1992 -non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione dell’ufficio resistente in udienza è stata ritenuta ammissibile anche se effettuata senza il rispetto dei termini e delle modalità dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992. L’inosservanza di tali formalità non determina, in assenza di un’espressa previsione normativa, l’inammissibilità della costituzione. La decisione tutela la possibilità dell’ufficio di partecipare alla discussione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava la possibilità per l’ufficio resistente di costituirsi direttamente in udienza senza rispettare i termini e le modalità previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992. È stato ritenuto che tale inosservanza non comporti automaticamente l’inammissibilità della costituzione, poiché la norma non prevede espressamente questa sanzione. Un’interpretazione diversa impedirebbe all’ufficio di partecipare alla discussione orale, replicare alle argomentazioni del ricorrente e invocare le norme ritenute applicabili, con possibile violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. n. 546/1992
La norma disciplina la costituzione in giudizio dell’ente resistente e i relativi termini e modalità, ma non prevede espressamente che la loro violazione comporti l’inammissibilità della costituzione effettuata successivamente o direttamente in udienza.
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Le regole processuali devono essere interpretate in modo da non comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa. Escludere l’ufficio dalla discussione orale per il solo mancato rispetto dei termini di costituzione ostacolerebbe la possibilità di replicare alle deduzioni della controparte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la violazione dei termini di costituzione dell’ente resistente non produce automaticamente l’inammissibilità se tale sanzione non è espressamente prevista dalla legge.
- Le sanzioni processuali non possono essere applicate in via analogica o estensiva quando incidono sul diritto di difesa.
- La costituzione tardiva può essere ammessa, ma può comunque comportare limitazioni nell’esercizio di facoltà processuali soggette a termini, come la produzione di documenti o nuove deduzioni, secondo le regole applicabili al caso concreto.
- Il principio del contraddittorio richiede di consentire alla parte presente in udienza di partecipare alla discussione e replicare alle argomentazioni della controparte, salvo specifiche preclusioni previste dalla legge.
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