Cassazione Penale, Sentenza n. 4174/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto del G.U.P. che aveva respinto l'istanza di revoca (restituzione) del sequestro probatorio dell'autovettura Chevrolet Corvette di proprieta' del terzo Savina. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, che il mantenimento del sequestro non era giustificato alla luce degli accertamenti tecnici gia' eseguiti (richiamando la natura 'incidentale' dell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p.) e, in secondo luogo, la nullita' dell'ordinanza per violazione dell'art. 263, comma 5 c.p.p. e dell'obbligo di fissare l'udienza ex art. 127 c.p.p., posto che la richiesta di restituzione era stata presentata dopo la fissazione dell'udienza preliminare e il G.U.P. ha deciso senza instaurare il contraddittorio, limitandosi al parere del pubblico ministero.
La decisione
Il ricorso e' stato accolto. La Corte ha ritenuto assorbente e fondato il secondo motivo: il G.U.P. avrebbe dovuto fissare la camera di consiglio e provvedere nel contraddittorio con avviso alle parti (art. 127 c.p.p.), trattandosi di istanza presentata dopo la fissazione dell'udienza preliminare. Poiche' l'ordinanza e' stata resa senza tale procedimento contraddittorio e sulla base del solo parere del P.M., e' stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Avezzano.
Norme richiamate
Riferimento procedurale alla possibilita' di impugnazione: il Tribunale per il riesame aveva convertito l'appello in ricorso per cassazione, ma la decisione della Corte si concentra sulla nullita' procedurale dovuta al mancato contraddittorio ex art. 127 c.p.p.
L'accertamento tecnico irripetibile e' qualificato come strumento che permette la formazione della prova con garanzie anche se semplificate; la Corte rileva che, quando accertamenti analitici sono gia' stati compiuti, il mantenimento perpetuo del sequestro rischia di essere ingiustificato.
art. 263, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato per la correlazione con l'obbligo di contraddittorio: il rigetto di istanza di restituzione presentata dopo la fase delle indagini e dopo la fissazione dell'udienza preliminare va considerato alla stregua di decisione sull'opposizione del terzo e, dunque, soggetto alle garanzie previste dall'art. 127 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di decidere nel contraddittorio, previa fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti; la Corte afferma che tale procedura e' necessaria quando l'istanza di restituzione e' presentata dopo la fissazione dell'udienza preliminare.
Massime di principio
- Se una richiesta di restituzione di cose sequestrate viene presentata dopo la fissazione dell'udienza preliminare, il giudice deve fissare l'udienza/camera di consiglio e decidere nel contraddittorio, con avviso alle parti ex art. 127 c.p.p.; decidere senza contraddittorio sulla base del solo parere del P.M. e' viziato e annullabile.
- La presenza di accertamenti tecnici gia' effettuati (anche di natura irripetibile) riduce la giustificazione per un mantenimento indefinito del sequestro probatorio; tuttavia, la violazione delle garanzie procedurali (mancato contraddittorio) e' causa piu' immediata di annullamento.
- Il rigetto dell'istanza di restituzione presentata in tale fase puo' assumere la natura di decisione assimilabile all'opposizione del terzo (art. 263, comma 5) e quindi richiede le tutele processuali previste per le decisioni interlocutorie importanti.
- Per evitare nullita' procedurali, il G.U.P. non dovrebbe decidere d'ufficio sulla restituzione di beni di terzi senza convocare e ascoltare le parti quando la richiesta arriva dopo la fissazione dell'udienza preliminare.
- In presenza di questioni sia di merito (sulla necessita' del sequestro) sia di forma (contraddittorio), i profili procedurali (mancato rispetto dell'art. 127) possono assorbire quelli di merito e condurre all'annullamento senza rimettere la questione sul merito.
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