Cassazione Penale, Ordinanza n. 28709/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi le statuizioni di merito già adottate in appello. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre imputati condannati in appello per cessioni di sostanze stupefacenti. La Corte di appello aveva, per uno di essi, solo rideterminato la pena; per gli altri due aveva confermato le condanne. Avverso tale sentenza sono stati proposti tre ricorsi distinti. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. Il secondo ricorrente ha dedotto gli stessi vizi per l’omessa riqualificazione ex art. 73, comma 5, e inoltre per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il terzo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa riqualificazione ex art. 73, comma 5, per l’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza comune sulla lieve entità, osservando che il giudice di merito aveva svolto una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, e aveva motivato il diniego valorizzando elementi di professionalità dell’attività di spaccio. Ha poi ritenuto manifestamente infondata anche la censura sulla sospensione condizionale della pena, per adeguata e non illogica motivazione della Corte territoriale. Infine ha dichiarato inammissibili i motivi del terzo ricorrente relativi a recidiva e attenuanti generiche perché nuovi, non dedotti in appello e quindi non proponibili per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
L’ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, considerando mezzi, modalità, circostanze dell’azione, quantità e qualità della sostanza; il riconoscimento va escluso se anche uno solo di tali elementi depone per un’offesa non lieve.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
La riqualificazione in lieve entità è possibile solo quando la motivazione dia conto del vaglio di tutti gli elementi normativamente rilevanti e della loro complessiva incidenza sulla minima offensività.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità non può fondarsi su un singolo elemento isolato, ma esige una ponderazione complessiva di tutti i parametri normativi rilevanti; il diniego è legittimo se la motivazione valorizza elementi sintomatici di non occasionalità o professionalità dell’attività illecita.
- La motivazione sul diniego della lieve entità è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e dia conto della valutazione complessiva degli elementi fattuali rilevanti.
- La sospensione condizionale della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge; se il giudice di merito spiega adeguatamente le ragioni del diniego, la doglianza è infondata.
- Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni nuove, cioè non devolute con i motivi di appello; il giudizio di legittimità non può essere usato per introdurre per la prima volta censure su capi della decisione sottratti al vaglio del giudice di merito.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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