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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36167/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 7 novembre 2025. Ha dedotto due motivi, dei quali il primo in parte fondato su contestazioni di fatto, riproponendo complessivamente censure sul giudizio di responsabilità e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali profili erano già stati adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici. Il testo non specifica il reato contestato né i fatti concreti sottostanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi, in parte fattuali e nel complesso meramente ripetitivi di questioni già adeguatamente vagliate in appello, non evidenziavano vizi logici o giuridici della decisione impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, anche mediante censure in parte fondate su contestazioni di fatto, si limiti sostanzialmente a riproporre questioni già esaminate e adeguatamente respinte dal giudice d'appello con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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