Cassazione Penale, Sentenza n. 01915/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione Mod. 770/2018 (importo euro 189.944,01). Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) errata interpretazione e applicazione dell'art. 10-bis dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 175/2022 (sosteneva che sia il rilascio delle certificazioni sia la presentazione del Mod. 770 costituiscano entrambi elementi costitutivi del reato); (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per modifica dell'imputazione (passaggio da fattispecie riferita alla 770 a quella riferita al rilascio delle certificazioni) senza consentire le garanzie previste per il rito abbreviato; (3) violazione dell'art. 603 c.p.p. per acquisizione in appello di documenti non pertinenti rispetto al thema decidendum; (4) carenza di prova dell'elemento costitutivo del reato, atteso che la mera trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia non equivale alla materiale consegna ai sostituiti e la Corte d'appello si era basata su visure del cassetto fiscale della società anziché sulla prova della consegna ai percipienti; (5) vizi in materia di trattamento sanzionatorio e applicazione delle cause di diminuzione/di conversione della pena (omessa applicazione della diminuzione di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p., e contestazione sulla non applicabilità retroattiva del divieto di pene sostitutive previsto dall'art. 58 L. n. 689/1981 come modificato dal d.lgs. n. 150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (1, 2 e 3), ritenendoli infondati: in particolare ha affermato che il ricorrente ha potuto difendersi coerentemente rispetto alla fattispecie contestata e che l'acquisizione di documenti in appello era pertinente rispetto alle carenze probatorie evidenziate dal primo grado. Il quarto motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che non sussistesse prova dell'elemento costitutivo del reato posto dalla giurisprudenza e dalla normativa (ossia il "rilascio"/"consegna" delle certificazioni ai sostituiti), e che la mera trasmissione telematica/il caricamento nel cassetto fiscale non siano equipollenti alla materiale consegna ai percipienti. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata in relazione alla mancanza della prova dell'elemento costitutivo del reato. La Corte ha fatto riferimento al disposto dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., ritenendo non necessari ulteriori accertamenti e pronunciandosi nel senso dell'annullamento della condanna per carenza di prova dell'elemento costitutivo (mancata prova del rilascio/consegna delle certificazioni).
Norme richiamate
"dovute sulla base della stessa dichiarazione o"
La Corte ricorda che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 e della successiva novella (d.lgs. n. 87/2024), per la rilevanza penale dell'omesso versamento è necessario che le ritenute si riferiscano a ritenute certificate, ossia che sia provato il rilascio/consegna della certificazione ai sostituiti; il mero riferimento alle ritenute risultanti dalla dichiarazione 770, senza prova del rilascio, rimane illecito amministrativo.
sentenza Corte Costituzionale n. 175/2022
"per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015"
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'ampliamento introdotto dal d.lgs. n. 158/2015 che aveva reso penale l'omesso versamento anche sulla base della sola dichiarazione; ne consegue il ripristino della distinzione tra reato (ritenute certificate) e illecito amministrativo (ritenute risultanti dalla dichiarazione senza prova del rilascio).
Norma che aveva ampliato la fattispecie penale inserendo il riferimento alle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione", modificazione poi censurata dalla Corte costituzionale.
Novella che ha recepito la pronuncia della Corte costituzionale e ha modificato la struttura dell'art. 10-bis, ripristinando il criterio che richiede la prova del rilascio delle certificazioni per la rilevanza penale.
Richiamato nel ricorso a supporto della censura per presunta modifica dell'imputazione in appello: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché non sussisteva uno stravolgimento degli elementi essenziali dell'addebito che abbia pregiudicato il diritto di difesa.
Richiamato dalla difesa per censurare l'acquisizione di documenti in appello; la Corte ha invece ritenuto pertinente l'acquisizione rispetto alle questioni probatorie sollevate dalla sentenza di primo grado.
Norma richiamata in relazione alla riduzione di pena nel rito abbreviato: la difesa lamentava l'omessa applicazione della riduzione di un terzo, censura che la Corte non ha ritenuto decisiva alla luce dell'annullamento per carenza di prova dell'elemento costitutivo.
Richiamata in relazione al divieto di applicazione delle pene sostitutive per pene detentive brevi, dopo le modifiche del d.lgs. n. 150/2022; la difesa sosteneva la non retroattività del divieto rispetto ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Norma richiamata dalla Corte di Cassazione per decidere senza disporre ulteriori accertamenti: la mancanza di prova dell'elemento costitutivo ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata per la parte di condanna.
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 è necessario provare il rilascio/la consegna delle certificazioni ai sostituiti: la sola presentazione telematica del Mod. 770 o il caricamento delle certificazioni sul cassetto fiscale non sono equipollenti alla prova della consegna ai percipienti.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 (e la successiva novella legislativa), va distintamente valutato se l'omesso versamento concerne ritenute certificate (rilevanti penalmente) oppure ritenute risultanti dalla dichiarazione senza prova di rilascio (illecito amministrativo).
- Nel rito abbreviato e in generale, la modifica dell'imputazione può ledere il diritto di difesa solo se comporta una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'addebito tale da impedire alla difesa di prepararsi; un cambiamento non sostanziale che abbia comunque consentito all'imputato di difendersi non integra la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
- In appello è possibile integrare il materiale probatorio ai sensi dell'art. 603 c.p.p. se le prove richieste sono pertinenti rispetto alle carenze evidenziate: l'acquisizione di documenti nuovi è lecita se diretta a colmare lacune di prova rilevanti per il thema decidendum.
- Quanto alle sanzioni, va verificata la retroattività di disposizioni che limitano forme alternative o sostitutive di pena; inoltre, la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere valutata e applicata quando ricorrono le condizioni previste dal rito abbreviato.
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