Cassazione Penale, Sentenza n. 30543/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata ai sensi dell'art.30 d.l. n.137/2020 convertito nella legge n.176/2020. Il ricorrente, tramite i difensori, denunciava violazione e falsa applicazione della norma sostenendo che il Magistrato di sorveglianza aveva erroneamente ritenuto impossibile la scissione dei reati in espiazione nei casi di vincolo di continuazione; secondo il ricorrente, una volta espiazione della/e condanna/e relative ai c.d. reati "ostativi", la richiesta di detenzione domiciliare sarebbe divenuta ammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente era stato ammesso alla detenzione domiciliare il 24 febbraio 2023, come risultante da certificazione del D.A.P. acquisita agli atti. Non sono state adottate ulteriori statuizioni: la sopravvenuta mancanza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso non configura soccombenza e pertanto non comporta condanna alle spese né al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al precedente richiamato (Sez. 6, n. 19209/2013, Scaricaciottoli).
Norme richiamate
art.30 d.l. n.137/2020 (conv. nella legge n.176/2020)
Norma che disciplina i presupposti per l'ammissione a misure alternative/detenzione domiciliare e individua i 'reati ostativi'. Nel testo del provvedimento l'art.30 viene invocato come criterio di ammissibilità della detenzione domiciliare; il ricorrente sosteneva la possibilità di scindere le pene in continuità per consentire l'ammissione dopo l'espiazione delle condanne ostative, ma la Corte non si è pronunciata sul merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; in fattispecie il ricorso era fondato sulla denuncia di violazione di legge (falsa applicazione dell'art.30), formulata ai sensi di questa disposizione.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi ai limiti di riproduzione del motivo nel ricorso; citato nel contesto della forma del gravame.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)
Principio secondo cui la sopravvenuta assenza di interesse alla decisione, quando si verifica dopo la proposizione del ricorso, determina l'inammissibilità senza comportare soccombenza e dunque senza condanna alle spese né a sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta concessione della misura richiesta (es. ammissione alla detenzione domiciliare) rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse: il giudice di legittimità di norma non decide sul merito quando la prestazione chiesta è già soddisfatta.
- L'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non equivale a una decisione sul merito e non configura soccombenza: non si applicano spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Quando la controversia riguarda la qualificazione di "reati ostativi" e la possibilità di scindere pene in presenza di continuazione, è importante fornire nel processo di merito prove e argomentazioni precise sull'effettiva espiazione delle condanne ostative; tuttavia, se la situazione fattuale muta (es. concessione della misura), il giudice di cassazione può non pronunciarsi sul punto.
- Per preservare l'interesse a impugnare questioni di diritto (es. interpretazione dell'art.30) è consigliabile tempestività nelle impugnative e, se possibile, adottare misure processuali idonee a evitare che il provvedimento richiesto si realizzi prima della decisione di merito (se la decisione è strategicamente desiderata).
- La certificazione del D.A.P. o altri documenti ufficiali attestanti il mutamento dello status detentivo sono elementi decisivi per la valutazione della sopravvenuta carenza di interesse; chi impugna deve monitorare e documentare l'evoluzione dello stato carcerario per valutare la prosecuzione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30490/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30492/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →