Cassazione Civile, Ordinanza n. 33463/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte convenuta)
La controversia
La controversia nasce da una lite agraria relativa al riscatto di un fondo rustico e agli effetti economici dei miglioramenti apportati al bene. In un primo giudizio, il proprietario/riscattante aveva chiesto la convalida dell'offerta reale non accettata dai riscattati; questi ultimi contestavano la ritualità dell'offerta e avevano proposto, in via riconvenzionale, domanda di pagamento dell'indennizzo per i miglioramenti eseguiti sul fondo. Il tribunale aveva separato le due domande. La causa sulla convalida dell'offerta reale era stata decisa in senso favorevole al proprietario ed era stata appellata. Nelle more dell'appello, il giudice della causa sugli indennizzi aveva sospeso il processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ritenendo che l'esito dell'appello sulla convalida dell'offerta avesse natura pregiudicante. I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza denunciando, con il primo motivo, violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c., dell'art. 182 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente o inesistente del provvedimento di sospensione; con il secondo motivo, violazione del medesimo art. 337, comma 2, c.p.c. per insussistenza del presupposto della pregiudizialità.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto carente, nel caso concreto, la valutazione richiesta per legittimare la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c., perché il giudice del processo sospeso non aveva espresso una puntuale valutazione di plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante né aveva motivato sulle ragioni per cui non intendeva riconoscerne l'autorità. È stato quindi accolto il primo motivo, assorbito il secondo, e ordinata la prosecuzione del giudizio. Le spese del regolamento sono state poste a carico della parte che aveva chiesto la sospensione nel giudizio di merito.
Norme richiamate
sospensione — ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
la sospensione discrezionale del processo è legittima solo se il giudice del secondo giudizio compie un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione ritenuta pregiudicante e motiva perché non intende riconoscerne l'autorità
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica della Corte nel merito della norma
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione apparente o inesistente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro della violazione di legge dedotta con il secondo motivo
richiamato per la liquidazione delle spese, affermandosi che nel regolamento di competenza la causa ha valore indeterminabile quando la questione è meramente processuale
Massime di principio
- Ai fini della sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., non basta l'esistenza di una questione potenzialmente pregiudicante: il giudice deve motivare in modo espresso sulla plausibile controvertibilità della decisione già resa nel giudizio pregiudicante.
- La sospensione discrezionale è legittima solo se il giudice del processo sospeso confronta il contenuto della decisione pregiudicante con le critiche mosse contro di essa e spiega perché non le attribuisce autorità nel processo pendente.
- Quando manca tale motivazione specifica, il provvedimento di sospensione è illegittimo e va rimosso, con ordine di prosecuzione del giudizio.
- Nel regolamento di competenza avente ad oggetto una questione meramente processuale, il valore della causa è da considerarsi indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
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