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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21663/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva. Ha impugnato in cassazione sostenendo: 1) errata qualificazione del fatto come ricettazione anziché incauto acquisto (art. 712 c.p.), perché al massimo sarebbe emerso un mero sospetto sulla provenienza illecita del bene; 2) illegittima applicazione della recidiva, basata solamente su precedenti, con automatismo; 3) vizio nel trattamento sanzionatorio per l'aumento di pena imputato alla recidiva (raddoppio della pena) e per il mancato corretto bilanciamento fra attenuante riconosciuta (art. 648, comma 4 c.p.) e la recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nei motivi relativi alla qualificazione del fatto e alla recidiva (prime due censure), ritenendole manifestamente infondate. Ha invece accolto il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rilevando due errori di diritto (a) aumento illegale della pena per recidiva, che al massimo può essere dei due terzi ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p., e non il raddoppio; (b) mancato bilanciamento fra attenuante e aggravante ex art. 69 c.p. Ha pertanto annullato solo sul punto sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    Riconosciuta come circostanza attenuante dalla sentenza di primo grado per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione ha osservato che il riconoscimento dell'attenuante impone il bilanciamento con eventuali aggravanti (art. 69 c.p.) nella determinazione della pena.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce il limite massimo dell'aumento di pena per la recidiva (al massimo dei due terzi). La Corte ha ritenuto illegittimo il raddoppio applicato dalla Corte d'appello.

  • art. 69, cod. pen.

    Norma sul bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha richiamato l'obbligo di effettuare il bilanciamento tra l'attenuante riconosciuta e la recidiva, prima di determinare la pena.

  • art. 712, cod. pen.

    Citato dalle difese come possibile base per la qualificazione del fatto come contravvenzione di incauto acquisto; la Corte ha ritenuto invece sussistente il dolo della ricettazione alla luce del possesso ingiustificato e delle circostanze fattuali (assenza di targa, tentativo di nascondersi e fuga).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 105 del 2014

    Richiamata in relazione alla possibile prevalenza dell'attenuante sulla recidiva qualificata; la Corte di cassazione ha indicato che il giudice del rinvio può valutare la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva alla luce di quel precedente costituzionale.

Massime di principio

  • Il semplice possesso di un bene di provenienza furtiva non giustificato, unitamente a comportamenti concreti come occultamento, mancanza di targa e fuga, può integrare il dolo richiesto per la ricettazione e giustificare la qualificazione come delitto anziché come contravvenzione di incauto acquisto.
  • L'applicazione della recidiva facoltativa richiede sempre motivazione specifica; il giudice deve spiegare perché la nuova condotta rappresenta la prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato e non può limitarsi a un automatismo basato solo sui precedenti.
  • L'aumento della pena per recidiva è limitato dalla legge (al massimo due terzi ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p.): l'applicazione di un raddoppio è illegittima.
  • Quando coesistono circostanze attenuanti e aggravanti eterogenee (es. attenuante per particolare tenuità e recidiva), il giudice è obbligato a un bilanciamento espresso ex art. 69 c.p. prima di determinare la pena; un riconoscimento formale dell'attenuante senza bilanciamento rende viziata la determinazione della pena.
  • In caso di annullamento parziale della sentenza con rinvio sul solo trattamento sanzionatorio, vige il divieto di reformatio in peius a danno dell'imputato; il giudice del rinvio deve rispettare i limiti imposti dalla Cassazione e dalla normativa vigente nel ricalcolo della pena.

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