Sentenza n. 1454/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 5597/2024 del 26 luglio 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5597/2024, relativa al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, n. 5597/2024, assumendone il passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese processuali. Poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'inadempimento dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della condanna alle spese. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un'astreinte pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo. L'importo dell'astreinte è soggetto al limite massimo del 10% della somma dovuta in base al giudicato. Il TAR ha precisato che l'adempimento spontaneo dell'amministrazione fa cessare la decorrenza della penalità anche dopo l'insediamento del commissario, poiché permane il potere concorrente dell'amministrazione di provvedere. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'utilizzo dell'astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
Il criterio della non manifesta iniquità impone che la penalità di mora sia determinata secondo parametri proporzionati e prevedibili, includendo un limite massimo.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non esegue una sentenza passata in giudicato può essere ordinata a provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con nomina contestuale di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché sia aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti e rispetti il criterio della non manifesta iniquità.
- Ai fini della quantificazione dell'astreinte, la decorrenza può essere fissata dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, se anteriore, e la cessazione può coincidere con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- L'insediamento del commissario ad acta non esclude il potere dell'amministrazione di provvedere spontaneamente, configurandosi una situazione di esercizio concorrente del potere; l'adempimento spontaneo determina comunque la cessazione della decorrenza della penalità.
- La fissazione di un tetto massimo è necessaria per evitare che la penalità di mora perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata compensazione economica a favore del privato; nel caso deciso, il limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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