Cassazione Civile, Ordinanza n. 11910/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo errata l'individuazione della parte resistente: il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato e rivolto alla Prefettura, quale autorità che aveva emanato il decreto di espulsione, e non al Ministero dell'interno. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione rilevando che l'interessato aveva già ricevuto la notificazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno e che non aveva allegato ragioni di inespellibilità. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era rivolto contro il Ministero dell'interno anziché contro l'autorità che aveva emanato il decreto impugnato, cioè la Prefettura, affermando che nei giudizi avverso il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione il contraddittorio va instaurato nei confronti dell'autorità che ha emesso il decreto. La difesa dell'Amministrazione si era limitata a una nota per la partecipazione all'udienza, senza una vera attività difensiva.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso il provvedimento conclusivo dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, il ricorso deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emesso il decreto impugnato, e non contro un diverso soggetto dell'amministrazione.
- L'eventuale costituzione in primo grado dell'Amministrazione tramite l'Avvocatura dello Stato non sana l'errata individuazione della parte destinataria del ricorso per cassazione, se il ricorso è comunque rivolto a un soggetto diverso da quello legittimato passivo.
- In mancanza di effettiva attività difensiva della controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
- Nei procedimenti esenti non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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