Cassazione Penale, Ordinanza n. 10611/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per l'occupazione di un immobile, lamentando due profili: da un lato la violazione dell'art. 54 c.p. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dello stato di necessità, sostenendo che la condotta sarebbe stata imposta da una situazione di bisogno abitativo; dall'altro la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, assumendo che la condotta fosse meritevole di non punibilità. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, evidenziando che la Corte territoriale aveva escluso lo stato di necessità perché la condotta non era diretta a sottrarsi a un pericolo imminente, ma a risolvere un problema abitativo legato a difficoltà economiche. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e comunque infondato, poiché la condotta era stata ritenuta grave, permanente e non occasionale, con occupazione protratta nel tempo e mantenuta anche dopo il primo sopralluogo, fino all'elezione di domicilio nell'immobile; ciò escludeva la non abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sia sul diniego della scriminante dello stato di necessità sia sull'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando inoltre che le censure difensive si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale e imminente; non è configurabile quando la condotta sia finalizzata a risolvere un problema abitativo derivante da difficoltà economiche.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta sia grave, permanente e non abituale; l'occupazione protratta nel tempo e mantenuta dopo l'accertamento esclude la non abitualità richiesta dalla norma.
Massime di principio
- La scriminante dello stato di necessità non può essere riconosciuta quando la condotta illecita non sia imposta da un pericolo imminente, ma derivi dalla volontà di far fronte a un disagio economico o abitativo.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto presuppone anche la non abitualità della condotta: un comportamento permanente, protratto nel tempo e perseverato dopo l'accertamento non è compatibile con tale requisito.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che richiedano una nuova valutazione del merito o una rivisitazione degli apprezzamenti di fatto congruamente motivati dal giudice di appello.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili.
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