Cassazione Penale, Ordinanza n. 35051/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dell’unico motivo, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte d’appello di Milano deducendo, con un unico motivo, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo generico: a fronte di una motivazione reputata adeguata e congrua, il ricorso non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non permetteva di individuare i rilievi né di esercitare il sindacato di legittimità. Il testo non specifica i fatti contestati, il reato, né l’esito della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
Il motivo d’impugnazione deve esporre gli elementi a fondamento della censura in modo da consentire al giudice di individuarne i rilievi e svolgere il proprio sindacato; è generico e inammissibile quello che non lo fa, anche quando contesta la logicità della motivazione.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo che contesta la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione senza indicare gli elementi concreti su cui si fonda la censura, poiché non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Come è indicizzato
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