Cassazione Penale, Ordinanza n. 03245/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero ripetitivi di censure già vagliate e respinte in appello con motivazione giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo tre motivi. Dal testo emerge che il primo riguardava la destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta e le ragioni poste a base delle conclusioni della Corte territoriale; il secondo contestava la ricostruzione della vicenda e proponeva la tesi della "resistenza passiva"; il terzo censurava la valutazione della recidiva, sostenendo la notevole risalenza dei precedenti. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette, e quindi non consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non introducono reali vizi di legittimità ma si risolvono in una mera reiterazione di questioni di fatto o di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
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