Ordinanza n. 2493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda di sospensione della delibera regionale sul dimensionamento scolastico per l’anno 2026-2027, nella parte relativa all’accorpamento di due indirizzi di studio dell’istituto ricorrente ad altre due istituzioni scolastiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello cautelare è stato proposto contro il rigetto, da parte del TAR, della domanda di sospensione della delibera della Giunta regionale n. 6 del 26 gennaio 2026, recante il dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026-2027. La contestazione riguardava l’accorpamento degli indirizzi liceale e tecnico dell’istituto ricorrente ad altre due istituzioni scolastiche situate nello stesso Comune di Ariano Irpino. Gli appellanti hanno prospettato profili di fumus boni iuris e criticità gestionali e operative, richiamando anche una relazione provinciale depositata in giudizio, chiedendo la riforma dell’ordinanza cautelare e la sospensione dell’efficacia della delibera regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha lasciato impregiudicati i profili di fumus boni iuris, da esaminare nella sede di merito già fissata dal TAR, e ha ritenuto assorbente il difetto di periculum in mora. Secondo il Collegio, l’accorpamento non determina, allo stato, un pregiudizio grave e irreparabile per le comunità scolastiche locali, poiché non sembra incidere sull’offerta formativa né sulla permanenza dei plessi nei quali il servizio viene erogato. Le eventuali criticità gestionali e operative dovranno essere concretamente verificate e gestite dagli organi competenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; sulla base di tale disposizione il Collegio ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, anche quando siano prospettati plausibili profili di fumus boni iuris, la domanda di sospensione deve essere respinta se non è dimostrata l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, potendo il difetto di periculum risultare assorbente.
- L’accorpamento organizzativo di istituzioni scolastiche non integra, di per sé, un danno grave e irreparabile quando non incida sull’offerta formativa e non comporti la soppressione o lo spostamento dei plessi nei quali il servizio scolastico continua a essere erogato.
- Le criticità gestionali e operative dedotte contro un intervento di dimensionamento scolastico devono essere concretamente verificate e gestite dagli organi amministrativi competenti e, se non dimostrano un pregiudizio cautelare attuale, non giustificano la sospensione dell’atto.
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