Cassazione Penale, Sentenza n. 36674/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto sulla competenza a provvedere alla cancellazione della trascrizione di una ordinanza di confisca per equivalente (trascritta il 13/10/2017) rispetto a una procedura esecutiva immobiliare civile n. 315/2016, giunta ad aggiudicazione e trasferimento del bene (decreto di trasferimento del 21/05/2024). Il professionista incaricato dal Tribunale di Pescara ha chiesto al Tribunale penale di Chieti la cancellazione della trascrizione in favore dell'aggiudicataria; il Tribunale di Chieti ha sollevato conflitto negativo sostenendo che il Tribunale di Pescara avrebbe dovuto autonomamente disporre la cancellazione, specie dopo aver affermato l'inopponibilità della confisca alla procedura esecutiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha ritenuto competente il giudice della esecuzione immobiliare (Tribunale civile di Pescara). Ha motivato che, quando la procedura esecutiva civile approda all'aggiudicazione e il giudice civile ha affermato l'inopponibilità della confisca, le misure di tutela del terzo aggiudicatario (inclusa la cancellazione della trascrizione) rientrano nella competenza del giudice civile. Non sussiste valida ragione per demandare al giudice penale la mera esecuzione di un atto formale conseguente a una statuizione civilistica; dunque la competenza è del Tribunale civile di Pescara e ciò è stato disposto nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 28, comma 2, codice di procedura penale
Base normativa per la risoluzione in sede di legittimità dei conflitti negativi di competenza; il Collegio applica tale rimedio per decidere il caso analogo sollevato.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 491 del 29/09/2011 (Pislor)
Principio consolidato sul modo di risolvere i conflitti di competenza tra giudici civili e penali; usato come precedente per la procedura di decisione del conflitto.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 16460 del 29/01/2025, Rv. 288019
Conferma che quando la procedura esecutiva immobiliare approda all'aggiudicazione, le misure di tutela del terzo aggiudicatario (tra cui la cancellazione di iscrizioni) rientrano nella competenza del giudice civile dell'esecuzione.
Massime di principio
- Se il giudice civile dell'esecuzione dichiara l'inopponibilità di una trascrizione di confisca e procede al trasferimento del bene, la competenza per atti consequenziali di tutela dell'aggiudicatario (es. cancellazione della trascrizione) spetta al giudice civile e non al giudice penale.
- Il giudice penale non dovrebbe essere chiamato a svolgere un mero «adempimento formale» che implicherebbe una rivalutazione della decisione civilistica già resa; la protezione del terzo acquirente è di pertinenza del giudice dell'esecuzione.
- Quando la trascrizione della confisca è anteriore o posteriore rispetto a pignoramento e ipoteca, l'ordine delle trascrizioni e le specifiche statuizioni civili possono determinare l'inopponibilità della confisca alla procedura esecutiva: è il giudice civile che, nell'ambito dell'esecuzione, valuta e dispone gli atti conseguenti.
- In situazioni analoghe, la richiesta di cancellazione della trascrizione dovrebbe essere indirizzata al giudice dell'esecuzione che ha deciso sull'inopponibilità; solo ove la questione implichi profili sostanziali esclusivamente penali può intervenire il giudice penale.
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